Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 480 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini, previa verifica della scadenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza. Esperito infruttuosamente il termine assegnato, si nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio scolastico regionale. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è fissata, su richiesta di parte, nella misura degli interessi legali rispetto a quanto ancora dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento, spontaneo o in via sostitutiva.

Il Fatto

Il ricorrente, docente a tempo determinato, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che accerta il diritto a usufruire, alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dell’importo nominale di euro 500 annui, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, per complessivi euro 1.000 oltre interessi o rivalutazione. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio innanzi al giudice del lavoro.

La decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. L’Avvocatura dello Stato non si è costituita per l’amministrazione intimata. Il ricorrente ha quindi adito il giudice amministrativo per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato e la condanna al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica in primo luogo la sussistenza dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza, ravvisandoli nella mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, dell’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario. L’inadempimento risulta documentato e non contestato, con conseguente esperibilità del rimedio.

Il Collegio accerta inoltre che è decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione, sicché il termine risulta ampiamente scaduto.

La domanda è pertanto accolta, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza. Il Tribunale precisa che si tratta di esecuzione “tempestiva, ancorché tardiva”, sottolineando il carattere già maturato dell’inadempimento.

Quanto alla richiesta penalità di mora, il Collegio applica l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che per le somme di denaro prevede un criterio preferenziale. La misura è quantificata negli interessi legali rispetto a quanto dovuto: il dies a quo è fissato nel giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo ovvero dell’esecuzione sostitutiva da parte del commissario. Il Tribunale esclude che una siffatta quantificazione sia manifestamente iniqua, in coerenza con il criterio legislativo.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, decorso il termine di sessanta giorni, è nominato commissario ad acta il dirigente dell’ufficio scolastico regionale o un funzionario delegato, senza diritto a compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Le spese seguono la soccombenza. Il Tribunale dispone infine la trasmissione della pronuncia alla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna per l’omessa esecuzione dei pagamenti dovuti per Carta docente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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