Esecuzione del giudicato e penalità di mora ex art. 114 c.p.a. (TAR Emilia-Romagna n. 285 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e condanna la parte inadempiente a provvedere nel termine fissato. La mancata costituzione dell’amministrazione e l’omessa contestazione dell’inadempimento integrano prova dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, va nominato il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. La domanda di condanna alla somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta e liquidata secondo gli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento o all’esecuzione sostitutiva.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di euro 1.500,00 oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Secondo la ricorrente la decisione è rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria. Ha quindi chiesto che fosse ordinata l’attivazione della carta del docente per gli anni scolastici e gli importi liquidati, con determinazione delle modalità, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’amministrazione non si è costituita e non ha contestato l’omesso adempimento. Da tale condotta processuale, unita alla documentazione prodotta, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di ottemperanza.
Il giudice accerta inoltre che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti intervenuta in data 2 agosto 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o dirigente delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Accoglie altresì la domanda di condanna al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dalla notificazione della sentenza e dies ad quem coincidente con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Le spese seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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