Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1298 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una condanna pecuniaria del giudice del lavoro, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle condanne pecuniarie e non è incompatibile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La sua misura può essere determinata in relazione agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale pagamento, aggiungendosi agli interessi già liquidati nel titolo esecutivo.

Il Fatto

Il ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 180/2023 con cui il Tribunale di Prato, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto a ottenere la “carta del docente”, istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di euro 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire il corrispondente importo mediante carta elettronica, oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. Il ricorrente domanda quindi l’ordine di ottemperanza, con pagamento e accreditamento degli importi dovuti, e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 23 novembre 2023 ed è passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza avvenuta il 12 maggio 2024.

L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ordina pertanto di dare esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad accreditare, mediante “carta del docente”, l’importo di euro 2.000,00 relativo ai quattro anni scolastici, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.

Il TAR ritiene altresì di applicare la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario. Sul punto richiama Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, osservando che si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è fissata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, aggiungendosi agli interessi già liquidati nel titolo.

Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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