Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora cumulabile (TAR Toscana n. 1299 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria pronunciata dal giudice del lavoro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile in quanto compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione. Essa è cumulabile con la nomina del commissario ad acta, poiché i due strumenti di tutela sono concorrenti e non alternativi. La misura della penalità può essere determinata in riferimento agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, a decorrere dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’integrale pagamento, senza sovrapposizione con gli interessi già liquidati nel titolo esecutivo. Il termine dilatorio di centoventi giorni per l’avvio dell’esecuzione deve ritenersi osservato quando il ricorso per ottemperanza sia notificato dopo la sua scadenza.
Il Fatto
La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in suo favore, di euro 1.425,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, entro i limiti dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, a titolo di “retribuzione professionale docenti” prevista dall’art. 25 del contratto collettivo nazionale di categoria.
La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione il 20 giugno 2022, era passata in giudicato. Secondo la ricorrente, sarebbe rimasta ineseguita. La domanda chiede quindi l’ordine di ottemperanza e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene la domanda fondata. La ricorrente ha notificato al Ministero la sentenza del Tribunale di Livorno il 20 giugno 2022; il giudicato si è formato per decorso del termine “lungo” dell’art. 327, comma 1, cod. proc. pen., come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 marzo 2024.
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risulta osservato: la notifica del ricorso per ottemperanza è del 2 luglio 2024. L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Il TAR ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mediante pagamento dell’importo dovuto con gli accessori nei limiti di legge.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, provvederà nei sessanta giorni successivi il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, in veste di commissario ad acta.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio non ravvisa ragioni ostative. Il rimedio è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, e si aggiunge agli interessi già liquidati nel titolo.
Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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