Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente: accoglimento e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2483 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., è lo strumento esperibile dal docente che abbia ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna dell’amministrazione scolastica all’attribuzione della carta elettronica del docente. Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento della domanda, con la conseguente condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Un docente aveva agito dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per la formazione professionale per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. Il giudice del lavoro, con sentenza n. 517/2024, pubblicata il 20 luglio 2024, aveva dichiarato il diritto del ricorrente all’ottenimento del beneficio per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare la somma complessiva di euro 2.500,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione in data 25 luglio 2025, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. Il docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a eseguire il giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notificazione della sentenza n. 517/2024, l’intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia, attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 28 gennaio 2026, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto completare le procedure per l’esecuzione del provvedimento giurisdizionale comportante l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha pertanto accolto la domanda, disponendo che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, con l’attribuzione della carta elettronica del docente per gli importi e gli anni indicati dal giudice dell’ottemperanza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnando a quest’ultimo il termine di sessanta giorni dal momento in cui l’intervento sia richiesto dalla parte interessata. Il commissario è stato autorizzato a eseguire la pronuncia anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati o all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La liquidazione ha tenuto conto del carattere seriale della controversia, che non richiede l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto nei singoli procedimenti, in conformità alla giurisprudenza richiamata dal Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
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