Gara pubblica, accesso agli atti e decorrenza del termine di impugnazione (Cons. Stato n. 6093 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento di servizi pubblici, la stazione appaltante che rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori la conoscenza degli atti di gara e dei relativi allegati non può trarre vantaggio processuale da tale condotta: il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorre solo da quando l’interessato abbia effettivamente conosciuto la documentazione tecnica, non dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Il criterio premiale che richieda un piano di trasporto con tempi di percorrenza non è violato dall’impiego di stime avulse dal traffico in tempo reale, poiché la variabile dinamica del traffico renderebbe l’offerta aleatoria e incomparabile. La classificazione ambientale dei veicoli va interpretata secondo la ratio della lex specialis, che premia l’alimentazione elettrica o a basso impatto. Il requisito dell’indicazione delle targhe non è escludente se la legge di gara lo subordina alla condizione “se già disponibile”. Il punteggio per il recupero del cibo non somministrato presuppone protocolli con enti non lucrativi: le società di capitali non sono destinatarie ammesse.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Campania l’aggiudicazione di una procedura aperta per il servizio di refezione scolastica di un Comune, classificatasi seconda in graduatoria; l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale. Il TAR Campania ha accolto il ricorso principale e respinto l’incidentale, rideterminando il punteggio dell’aggiudicataria in misura inferiore e riconoscendo il sopravanzamento della seconda classificata.
L’aggiudicataria ha appellato, riproponendo l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado e i motivi incidentali disattesi. Nelle more, il Comune ha rideterminato la graduatoria e aggiudicato il servizio all’appellata, con passaggio di cantiere. L’appellata ha eccepito l’improcedibilità dell’appello per acquiescenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La sentenza di primo grado, non sospesa, ha fissato il decisum della riedizione del potere; gli atti successivi del Comune ne costituiscono mera esecuzione. Opera quindi l’effetto espansivo esterno ex art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.: l’accoglimento dell’appello caduca automaticamente l’aggiudicazione medio tempore disposta.
Nel merito, l’eccezione di tardività è inconferente. Il ritardo nel ricorso è stato causato dalla condotta dilatoria del Comune, che ha osteso l’offerta tecnica solo all’esito del giudizio sull’accesso. Trova applicazione la Adunanza Plenaria n. 12 del 2020: in presenza di comportamenti dilatori dell’Amministrazione, il termine per impugnare decorre dalla conoscenza effettiva degli atti.
Quanto al criterio sull’assorbimento del personale, la censura muove da un travisamento dell’offerta: la Relazione tecnica dell’appellata dichiara l’assunzione di diciannove figure in più rispetto al personale in servizio, sicché l’obbligo di assorbimento risulta pienamente assunto.
Sul piano di trasporto, il Collegio esclude la natura condizionata dell’offerta: includere il traffico in tempo reale renderebbe l’offerta aleatoria e lederebbe la par condicio. Il disciplinare non richiama tale variabile, e la scelta di stimare i tempi sul percorso più rapido è compatibile con la legge di gara. È altresì smentita per tabulas l’omessa indicazione dei numeri civici, risultando i percorsi calcolati sugli indirizzi completi, ove forniti.
Sui veicoli, la classificazione Euro 0 dei mezzi elettrici deriva da una categorizzazione fallace del Portale dell’automobilista, non imputabile all’operatore: un’interpretazione teleologica conferma la conformità dell’offerta. L’omessa indicazione delle targhe non è escludente, perché la legge di gara la richiedeva solo “se già disponibile”. Viceversa, l’offerta dell’appellante, con veicoli alimentati esclusivamente a gasolio, non meritava il punteggio premiale: le deduzioni su e-diesel e biodiesel sono inammissibili perché volte a modificare l’offerta in via postuma.
Infine, il criterio sul recupero del cibo non somministrato richiede protocolli con associazioni ed enti non lucrativi, secondo la legge n. 155/2003: le società di capitali destinatarie non integrano il requisito, e l’art. 6 d.lgs. n. 117/2017 non elide il carattere ostativo dello scopo di lucro. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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