Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Toscana n. 184 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il TAR conosce dell’esecuzione del giudicato formatosi anche davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 costituiscono condizioni di procedibilità, che possono maturare anche nel corso del giudizio. Accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. è compatibile con il contenuto pecuniario del giudicato e concorre con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi.
Il Fatto
La ricorrente chiede al TAR l’esecuzione della sentenza n. 258/2024 con cui il Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti e ha accertato il suo diritto alla c.d. carta del docente, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. La ricorrente domanda quindi che al Ministero debitore sia ordinato di ottemperare, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si costituisce in giudizio e la causa è trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ritiene la domanda fondata. La ricorrente ha notificato al Ministero la sentenza n. 258/2024 in data 27 maggio 2024, come da certificazione di cancelleria attestante il passaggio in giudicato. È altresì maturato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 co. 1 del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.
Il collegio precisa che la notifica del ricorso per ottemperanza è dell’11 settembre 2024 e che, trattandosi di condizione di procedibilità, essa può intervenire anche nel corso del giudizio, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. II, 7 giugno 2023, n. 5597.
Non essendo contestata l’inottemperanza, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo la somma dovuta a titolo di retribuzione professionale docenti e accreditando mediante carta del docente l’importo relativo ai due anni scolastici, con interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo fissato dalla legge n. 724/1994.
Per l’ipotesi di persistenza dell’inadempimento, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi. Non sussistono ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora ex art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., compatibile con il contenuto pecuniario del giudicato, come chiarito da Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti concorrenti.
La somma dovuta a titolo di penalità è stabilita in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento, aggiungendosi agli interessi già liquidati nel giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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