Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Molise n. 189 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., anche per assicurare l’esecuzione delle statuizioni del giudice ordinario in materia di lavoro rimaste inadempiute. Il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 va verificato alla luce della novellata disciplina dell’art. 475 cod. proc. civ., che non richiede più la spedizione del titolo in forma esecutiva. Le difficoltà tecniche o organizzative dell’amministrazione non giustificano il differimento dell’adempimento, né il rinvio della decisione, allorché l’inerzia sia già protratta nel tempo. Il giudice amministrativo, accertata la fondatezza della pretesa, ordina l’esecuzione in un termine ultimativo, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di supplenza negli anni scolastici dal 2014/2015 al 2021/2022, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. “retribuzione professionale docenti” di cui all’art. 7 del CCNL di comparto, per un importo complessivo di € 5.573,50 oltre accessori.
Avendo il Ministero dell’Istruzione e del Merito omesso il pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione successiva. L’Amministrazione si è costituita senza contestare la pretesa, rappresentando di attendere istruzioni dai propri organi centrali sulle modalità di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto respinto la richiesta di rinvio avanzata in udienza dalla difesa erariale. La sentenza da eseguire risale al novembre 2023 e l’Ufficio Scolastico Regionale attendeva da tempo istruzioni ministeriali, sollecitate con nota del 6.02.2024. Il differimento dell’esecuzione per mere difficoltà tecniche non trova quindi accoglimento.
Quanto ai presupposti dell’azione, il Collegio ha verificato il passaggio in giudicato del titolo, attestato dal Tribunale di Campobasso il 17.09.2024. La notifica della sentenza in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione, avvenuta il 14.01.2024, soddisfa il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il TAR richiama le modifiche introdotte nell’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197: dal 28 febbraio 2023 non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente risultano pertanto adeguate.
Il Collegio ha poi ribadito che la sentenza del giudice civile rientra tra i titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La pretesa è stata ritenuta fondata, corrispondendo la somma richiesta a quella liquidata nel titolo.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento entro 90 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di inerzia ha nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, senza compenso e con facoltà di delega, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., fissata nel doppio degli interessi legali su quanto ancora dovuto, con decorrenza dalla scadenza del termine ministeriale. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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