Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1996 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha accertato il diritto del docente alla carta elettronica e condannato l’amministrazione al pagamento. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela distinti e cumulabili. La misura della penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per l’anno scolastico 2023/2024 nella misura di 500,00 euro annui, oltre interessi, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata all’amministrazione anche ai fini esecutivi e passata in giudicato come da certificazione di cancelleria, sarebbe rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 31 ottobre 2024, è passata in giudicato ed è stato osservato il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 14 maggio 2025.

Non essendo contestata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando mediante carta del docente l’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2023/2024, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il Collegio ha poi ritenuto di applicare la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, richiamando sul punto Cons. Stato, A.P., 25 giugno 2014, n. 15, e cumulabile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio di ottemperanza, distratte al difensore antistatario, sono state liquidate in 800,00 euro oltre accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa. La decisione è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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