Carta docente ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1997 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto alla carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato nei termini indicati in motivazione. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria e concorre, senza escluderla, con la nomina del commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere distratte a favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Il Fatto
Le ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il loro diritto alla carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, oltre interessi, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti. La sentenza, notificata all’amministrazione anche ai fini esecutivi e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita.
Le interessate hanno quindi proposto separate azioni individuali davanti al TAR Toscana ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che al Ministero fosse ordinato di ottemperare mediante pagamento degli importi dovuti, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita in nessuno dei giudizi, discussi congiuntamente e trattenuti per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei ricorsi, rilevando l’unicità del titolo posto in esecuzione. Nel merito ha ritenuto le domande fondate, verificando che la sentenza era stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 3 agosto 2023 e che era passata in giudicato secondo l’attestazione di cancelleria.
Il giudice ha inoltre accertato l’osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza intervenuta il 20 maggio 2025. L’inottemperanza del Ministero non è stata contestata e ha giustificato l’ordine di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni, mediante accredito a ciascuna ricorrente dell’importo di euro 500,00 sulla carta del docente, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi. Ha altresì ritenuto applicabile la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 quanto alla compatibilità con un giudicato di condanna pecuniaria e alla concorrenza con la nomina del commissario.
La somma dovuta a titolo di penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi capitali, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario, in ragione del carattere seriale e della non elevata complessità della causa.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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