Sanzione disciplinare militare e obbligo di comunicare eventi con riflessi sul servizio (TAR Calabria n. 1191 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il militare è tenuto, ai sensi dell’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. n. 90/2010, a dare sollecita comunicazione al proprio comando degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. L’omessa o tardiva comunicazione di una denuncia sporta nei confronti di colleghi, accompagnata dal rifiuto di indicarne l’identità nonostante le reiterate richieste del comandante, integra una condotta riprovevole e legittima l’esercizio del potere disciplinare. La sanzione non richiede la prova di un disservizio concretamente verificatosi, essendo sufficiente la potenziale incidenza negativa sull’organizzazione e sul clima del reparto. Il ricorso avverso il provvedimento che dichiari irricevibile il ricorso gerarchico è inammissibile per carenza di interesse quando l’interessato abbia successivamente impugnato l’atto applicativo della sanzione, poiché l’eventuale accoglimento non gli arrecherebbe alcuna utilità concreta.

Il Fatto

Un militare in forza a una Stazione Navale della Guardia di Finanza riceveva la sanzione disciplinare di due giorni di consegna. Il provvedimento gli contestava di non aver comunicato adeguatamente ai superiori di aver sporto denuncia nei confronti di due colleghi del medesimo reparto e di non aver indicato la loro identità, nonostante le reiterate richieste del comandante.

Avverso la sanzione il militare proponeva ricorso gerarchico, dichiarato non ricevibile dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale sul rilievo che l’atto avrebbe dovuto essere presentato personalmente dall’interessato. L’interessato impugnava allora entrambi i provvedimenti con ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’amministrazione chiedeva la trasposizione in sede giurisdizionale e il ricorso approdava così al TAR Calabria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’impugnazione del provvedimento di irricevibilità del ricorso gerarchico. Ritiene che il ricorso, su questo capo, sia inammissibile per carenza di interesse. L’interessato aveva infatti già impugnato l’atto applicativo della sanzione dinanzi al Capo dello Stato e poi, per trasposizione, dinanzi al giudice amministrativo: una pronuncia sulla legittimità della dichiarazione di irricevibilità sarebbe pertanto inutiliter data.

Anche l’accoglimento, osserva il TAR, si risolverebbe nel solo dovere di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione, che resterebbe comunque vincolata dall’esito del capo della sentenza relativo alla legittimità della sanzione. Il giudizio sul provvedimento sanzionatorio assorbe dunque ogni utilità pratica.

Nel merito delle censure avverso la sanzione, il Collegio richiama l’art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. n. 90/2010, che impone al militare di comunicare sollecitamente al comando gli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio. La condotta contestata non si esaurisce nella diatriba tra colleghi per l’apertura di un cancello, che ne costituisce solo l’occasione: rileva piuttosto il contegno omissivo ed evasivo protratto nel tempo, fino alla trasmissione della sola copia del verbale di ratifica e non della denuncia.

Il TAR esclude il dedotto difetto di motivazione. Il riferimento ai “potenziali negativi riflessi” riguarda la condotta successiva e non la vicenda originaria, ed è coerente con la possibilità, per i superiori, di adottare misure organizzative atte a prevenire o disinnescare le tensioni presenti nel reparto. Quanto al preteso ritardo nell’avvio del procedimento, il Collegio rileva che la nota di avvio intervenne a soli quattro giorni dall’episodio.

L’amministrazione ha dunque agito nei limiti del potere disciplinare conferitole, senza che emerga alcuna illegittimità. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile e respinto per il resto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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