Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora per ritardo ministeriale (TAR Toscana n. 2035 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il ritardo già maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La liquidazione delle spese tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità. Il collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
Con una sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 278 del 29 maggio 2024, è stato accertato il diritto di sette docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato al pagamento degli importi corrispondenti alle annualità omesse, oltre interessi. La sentenza è passata in giudicato il 1.07.2024.
Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta ineseguita la statuizione, le ricorrenti hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito in tre giudizi senza dedurre sul merito e non si è costituito negli altri.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva anzitutto il difetto di esecuzione del titolo: dagli atti di causa non risulta che il giudicato sia stato adempiuto. Su questa premessa i ricorsi, previa riunione perché relativi al medesimo titolo giudiziale, sono dichiarati fondati e accolti.
Il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento necessario. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero. L’ordine di esecuzione è completo: esso copre gli adempimenti necessari e il pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore del procuratore antistatario e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti e all’art. 4, co. 2, del d.m. n. 55/2014. Il collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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