Ottemperanza e cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza (TAR Molise n. 163 del 26.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, tale da non lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, anche nella sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere, e restano a carico dell’amministrazione quando l’adempimento sia intervenuto dopo la notifica del ricorso. Il leggero ritardo del creditore nel riscontro alla richiesta documentale, formulata solo dopo la notifica, è ininfluente ai fini della regolazione delle spese.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Campobasso del 10.07.2023, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire alla ricorrente i danni da emotrasfusioni, liquidati in una somma capitale con interessi legali e rivalutazione, oltre alla refusione delle spese processuali. La sentenza, non impugnata, è stata notificata all’amministrazione il 29 maggio 2024 per l’esecuzione.
Rimasta la decisione ineseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di penalità di mora e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito eccependo l’inerzia della controparte nel trasmettere la documentazione richiesta e chiedendo un rinvio per procedere al pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione consolidata di cessazione della materia del contendere, rinvenendola nelle pronunce del Consiglio di Stato che la collegano a una successiva attività amministrativa pienamente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227 del 2020; Cons. Stato, sez. VI, n. 3378 del 2019; Cons. Stato, sez. V, n. 1332 del 2016). Il criterio decisivo è che la situazione sopravvenuta elimini ogni residua utilità della pronuncia di merito.
Nel caso concreto, come concordemente dedotto dalle parti, il Ministero della Salute ha adempiuto nelle more del giudizio all’obbligo di pagamento posto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, erogando le somme dovute. La pretesa della ricorrente risulta pertanto pienamente soddisfatta, con la conseguenza che sussistono i presupposti della declaratoria.
Quanto alle spese, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione in applicazione del principio di soccombenza sostanziale, richiamando la qualificazione della presente pronuncia come sentenza di merito ai sensi dell’art. 34 cod. proc. amm.. Rileva, in particolare, che l’adempimento è intervenuto nettamente dopo la notifica del ricorso, risalente al 25 novembre 2024, e che solo dopo tale notifica l’amministrazione ha formulato la richiesta di documentazione integrativa del 13 gennaio 2025.
Il riscontro della ricorrente, avvenuto il 24 febbraio 2025 con un leggero ritardo, è considerato dal Collegio ininfluente. L’eccezione di inerzia della controparte non regge dunque a fronte di una richiesta documentale tardiva rispetto all’instaurazione del giudizio.
Il TAR dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 2.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato di euro 300,00.
Nota della Redazione
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