Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora per il Ministero (TAR Toscana n. 52 del 16.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, accertato con sentenza passata in giudicato, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio, l’Amministrazione che non dia esecuzione al giudicato è tenuta all’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, alla nomina di un commissario ad acta. Il ritardo giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, con la decorrenza prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L’ordine di esecuzione non si estende alla parte della sentenza relativa alle spese, perché il difensore distrattario è l’unico legittimato a chiederne l’ottemperanza.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 477/2023, ha accertato il diritto della ricorrente, docente di ruolo, al beneficio della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015 e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 giugno 2024, ed è stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 20 novembre 2023.

Decorso il termine dilatorio, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti del rito: il titolo giudiziale è definitivo, la notificazione alla sede reale dell’Amministrazione debitrice è avvenuta il 20 novembre 2023 e da essa è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997.

Nel merito, dagli atti non risulta che la sentenza sia stata eseguita. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione al giudicato. L’ordine non si estende alla parte relativa alle spese legali: in virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., tra difensore distrattario e parte soccombente si instaura un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale. Ne deriva che il difensore è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione con il rito dell’ottemperanza, come affermato da Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 e da TAR Lazio, Sez. II, n. 3275 del 2015.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento effettivo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della l. n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della causa e dei numerosi precedenti analoghi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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