Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 986 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato e la non contestazione dell’inottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato nel termine fissato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche in presenza di una condanna pecuniaria e costituisce strumento concorrente rispetto alla nomina del commissario ad acta. La somma dovuta a tale titolo può essere determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Toscana l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Livorno, giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto alla carta del docente — istituita dall’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi domandato che al Ministero fosse ordinato di ottemperare mediante pagamento, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del Tribunale di Livorno è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato in data 19 maggio 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. È risultato inoltre osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 18 novembre 2024.

Non essendo contestata l’inottemperanza, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’importo nominale di euro 1.500,00 tramite carta del docente. Per il caso di perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero intimato, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni.

Il Collegio ha ritenuto non sussistenti ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.. Essa è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. Sul punto il TAR richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014.

La somma dovuta a titolo di penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’integrale pagamento. Le spese del giudizio di esecuzione, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *