Il trasferimento del veicolo sequestrato appartiene al giudice ordinario (TAR Toscana n. 982 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale disciplinata dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 costituisce rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. La cognizione del giudice ordinario si estende anche alle sanzioni accessorie irrogate in conseguenza della violazione, ivi compresi il sequestro e la confisca del veicolo. Il trasferimento della proprietà del mezzo al custode-acquirente, disposto ai sensi dell’art. 213, comma 5, del d.lgs. n. 285 del 1992, costituisce la fase terminale della medesima serie procedimentale originata dalla contestazione e partecipa della stessa natura sanzionatoria. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo avverso tale provvedimento è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Lucca ha disposto, ai sensi dell’art. 213, comma 5, del C.d.s., il passaggio di proprietà della propria autovettura alla società custode, oltre al verbale di sequestro del mezzo. Il veicolo era stato accertato in sosta su area pubblica privo di copertura assicurativa: ne erano conseguite la rimozione e il deposito presso l’affidatario del servizio di custodia. Del deposito era stata data comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Prefettura, con avviso che, in caso di mancata assunzione della custodia nei cinque giorni successivi e di mancato pagamento degli oneri, il veicolo sarebbe stato alienato.

Decorso inutilmente il termine, la Prefettura ha adottato il decreto di trasferimento. Il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 193 del C.d.s., non essendogli stata data la possibilità di pagare la sanzione entro il termine di sessanta giorni, di pagare il premio assicurativo per almeno un semestre e di corrispondere le spese di prelievo, trasporto e custodia. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura, il Ministero della Difesa, il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e la società custode, chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio la questione del possibile difetto di giurisdizione, sottoponendola alle parti all’udienza in camera di consiglio del 16 gennaio 2025. Le parti hanno preso posizione nelle memorie conclusive, con l’Avvocatura che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Tribunale ha osservato che il provvedimento impugnato chiude la procedura forzata di vendita del veicolo, attivata dopo l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro in relazione alla contestata violazione dell’art. 193 del Codice della strada. Su questa base ha ritenuto che la controversia appartenga alla cognizione del giudice ordinario, in forza di un’interpretazione estensiva dell’art. 205 del C.d.s. e del generale disposto dell’art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Il percorso argomentativo si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione, richiamata nelle Sezioni Unite n. 2221 del 2017: in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l’opposizione giurisdizionale ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori. Il Collegio ha richiamato anche pronunce del Cons. Stato e di alcuni TAR, che confermano l’estensione del rimedio alle sanzioni accessorie.

Il Tribunale ha aderito all’orientamento del TAR Friuli Venezia Giulia, sent. n. 101 del 2014, secondo cui, stante il principio di unicità della giurisdizione e a garanzia dell’effettività del diritto di difesa, spetta al giudice ordinario conoscere anche delle misure accessorie, quale il sequestro amministrativo. Nella fattispecie, l’alienazione forzata del veicolo sequestrato e affidato al custode-acquirente costituisce la fase terminale della medesima serie procedimentale e riflette la medesima natura sanzionatoria degli atti prodromici.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario quale autorità competente. Il giudizio potrà essere riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 205 C.d.S.

Tutte le 3 sentenze sull'art. 205 C.d.S.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *