Fatturato specifico e forniture analoghe nella gara di polielettroliti (TAR Toscana n. 980 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito del fatturato specifico richiesto dal disciplinare di gara a fini di capacità economico-finanziaria può essere comprovato anche mediante forniture di prodotti analoghi e non identici a quelli oggetto dell’appalto. La relativa valutazione integra un apprezzamento tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità. Poiché il fatturato attesta la solidità economica del concorrente, resta irrilevante la destinazione delle forniture fatturate, cioè l’identità dei clienti e l’uso effettivo dei prodotti. Ne consegue il rigetto dell’istanza di accesso ai documenti oscurati, non essendo configurabile alcun interesse strumentale. La ratifica dell’atto adottato da organo incompetente, quale forma di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, legge n. 241/1990, opera retroattivamente con efficacia ex tunc.
Il Fatto
La ricorrente impugnava gli atti della gara bandita da una società multiservizi per la fornitura biennale di polielettrolita cationico liquido per centrifughe fanghi e di polielettrolita anionico liquido per flocculante trattamento acque, contestando l’aggiudicazione alla controinteressata. Il motivo centrale riguardava l’assenza, in capo all’aggiudicataria, del requisito del fatturato specifico annuo minimo richiesto dal paragrafo 6.2 del disciplinare nel triennio precedente: le fatture prodotte riguarderebbero, secondo la ricorrente, prodotti chimici diversi e non riconducibili ai polielettroliti oggetto di gara.
La ricorrente censurava inoltre il difetto di competenza degli atti di aggiudicazione e di conferma, e chiedeva l’accesso alle fatture non oscurate nella parte relativa ai destinatari delle forniture. Con motivi aggiunti impugnava l’atto di ratifica intervenuto nelle more. Resistenti e controinteressata chiedevano il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il requisito del paragrafo 6.2 come espressione di capacità economico-finanziaria, distinta dai requisiti di idoneità professionale collocati al diverso punto 6.1. Il fatturato specifico mira a testimoniare la solidità economica del concorrente e la sua attitudine a fronteggiare le obbligazioni assunte: non richiede perciò prodotti identici a quelli in gara, essendo sufficienti forniture analoghe. Il richiamo all’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e alla nozione aperta di contratti analoghi viene operato per differenza: qui non si discute di capacità tecnico-professionale.
Il Tribunale osserva altresì che, in via di fatto, tutti i prodotti delle fatture de quo rientrano nella categoria dei polielettroliti, contenendo polimeri cationici organici con funzione di coagulazione e flocculazione, come chiarito dalla documentazione tecnica versata in atti e non contraddetta. La valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante non risulta perciò scalfita.
Il Collegio sottolinea poi la distinzione tra oggetto della gara, che menziona l’impiego per centrifughe e flocculazione, e requisito economico, che si riferisce alla fornitura di polielettroliti liquidi senza specificazione d’uso. Da ciò deriva l’irrilevanza della destinazione delle forniture e dell’identità dei clienti.
Conseguentemente è respinta l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., non potendo la ricorrente trarre utilità dalla conoscenza dei destinatari. Quanto alla conferma del 19 settembre 2024, si tratta di atto meramente confermativo legittimamente emesso dall’ufficio gare; la censura è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a seguito della ratifica del 6 febbraio 2025. Quest’ultima costituisce tipica convalida che, secondo il principio richiamato dal Cons. Stato, sez. VI, n. 3385 del 2021, sana il vizio di incompetenza con efficacia ex tunc, senza incidere sui contenuti sostanziali dell’atto ratificato. Ricorso e motivi aggiunti sono integralmente respinti, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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