Il silenzio del Comune sull’abuso edilizio in area demaniale è parzialmente accoglibile (TAR Lazio n. 497 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento il ricorso non va notificato ai possibili controinteressati quando costoro non siano attualmente individuabili, poiché la loro posizione resta potenziale e futura fino agli accertamenti demandati all’Amministrazione. La domanda che si limiti a sollecitare l’accertamento dell’abuso edilizio è pertanto ammissibile anche senza evocazione dei responsabili. Diversamente, la domanda volta all’applicazione delle sanzioni edilizie presuppone l’attualità della posizione dei controinteressati e ne impone la notificazione, a pena di parziale inammissibilità. Il Comune è tenuto a provvedere sull’istanza di vigilanza ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 entro il termine di trenta giorni; decorso inutilmente, sussiste l’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un lotto di terreno a confine con la duna costiera demaniale nel Comune di Sperlonga, zona classificata come riserva naturale e assoggettata a vincolo di tutela integrale, rilevavano la presenza di fabbricati su particelle della duna, catastalmente intestate al demanio pubblico statale e, in parte, al demanio civico. Con esposto-diffida invitavano il Comune ad attivare la vigilanza urbanistico-edilizia ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 e, accertata l’abusività, a ordinare la demolizione e il ripristino ex art. 35 d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune non dava alcun riscontro. I ricorrenti proponevano allora ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la declaratoria della fondatezza della pretesa e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva; si costituiva il Ministero delle infrastrutture.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce in capo ai ricorrenti legittimazione e interesse a vedere quantomeno accertati gli abusi commessi nell’area demaniale, stante l’immediata vicinanza della loro proprietà alla duna costiera. Sul punto richiama la giurisprudenza amministrativa sul ricorso avverso il silenzio e la posizione di chi confina con l’area interessata dagli interventi.

La questione centrale è però di natura processuale. I ricorrenti non hanno notificato il gravame ai soggetti ritenuti responsabili dei presunti abusi. Il Collegio osserva che tali soggetti sono allo stato ignoti e che, fino agli accertamenti comunali, il loro interesse a contrastare l’iniziativa resta potenziale e futuro, dunque non attuale. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 8565 del 6 ottobre 2022 e Cons. Stato, Ad. Plen., n. 2 dell’11.1.2007, il Tribunale precisa che nel giudizio avverso il silenzio il controinteressato in senso tecnico è di difficile individuazione e che la scelta degli adempimenti compete in via esclusiva all’Amministrazione.

Da qui la distinzione che fonda la parziale ammissibilità. La domanda diretta al mero accertamento dell’abuso edilizio non richiede la notifica ai responsabili, poiché rispetto a essa non emergono controinteressati attuali. La domanda volta all’applicazione delle sanzioni edilizie, invece, fa emergere l’attualità della posizione di costoro, non evocati in giudizio, e risulta per questa parte inammissibile. Il Collegio definisce così logica, prima che impossibile, la notificazione a un novero di soggetti indistinti e indeterminati.

Nel merito il ricorso è fondato nella parte ammissibile. Decorsi oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza, il Comune non ha dato alcun riscontro né avviato un procedimento, sicché il silenzio-inadempimento perdura. Il Tribunale dichiara l’obbligo del Comune di provvedere agli accertamenti dovuti entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza.

È nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, o di un funzionario delegato, per il caso di perdurante inadempimento. L’istanza cautelare resta assorbita nella decisione di merito. Le spese, in parte compensate con il Ministero, seguono la soccombenza del Comune e sono liquidate in misura ridotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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