Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolante (TAR Toscana n. 1584 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto la revisione prezzi di un appalto pubblico di servizi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. quando la clausola contrattuale lascia permanere in capo all’amministrazione un potere valutativo o discrezionale. Qualora invece la prestazione sia già puntualmente disciplinata nel contratto in ordine all’an e al quantum del corrispettivo, la pretesa dell’appaltatore si configura come mera domanda di adempimento contrattuale e la cognizione spetta al giudice ordinario. In tal caso difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso riproposto innanzi al giudice munito di giurisdizione nel termine di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di servizi di pulizia per istituti scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018, con condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo dovuto e degli interessi moratori. La pretesa si fondava sull’art. 9.4 del Capitolato Tecnico allegato alla Convenzione, che prevede l’aggiornamento annuale del canone in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT FOI, previa comunicazione del fornitore.
L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza del diritto per mancanza di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La questione giunge così all’esame del Tribunale in via preliminare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale osserva che tale giurisdizione ha portata ampia e comprende sia le contestazioni sulla spettanza del beneficio sia quelle sull’importo, purché la clausola implichi una posizione di potere dell’amministrazione committente.
Il Tribunale individua però un limite a tale ampiezza: quando è in contestazione solo l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto, disciplinata in ordine all’an e al quantum, la domanda dell’appaltatore ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e ricade nella giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, nonché la giurisprudenza amministrativa conforme, e la Corte costituzionale n. 204 del 2004, secondo cui la giurisdizione esclusiva si giustifica solo dove la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo.
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la clausola invocata determina in modo compiuto sia le tempistiche dell’aggiornamento — primo adeguamento dopo dodici mesi dalla stipula, previa formale comunicazione — sia i criteri di quantificazione, ancorati alla variazione dell’indice ISTAT FOI. Anche il richiamo ai dati dell’art. 7, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 rinvia a parametri obiettivi e prestabiliti, in presenza dei quali nessuna posizione autoritativa o discrezionale compete alla pubblica amministrazione.
La discrezionalità dell’amministrazione risulta dunque assorbita da vincolanti parametri contrattuali. La controversia investe una richiesta di adempimento di prestazione già disciplinata, comprensiva dell’accertamento del diritto alla revisione e della verificazione della decadenza eccepita. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, individuandosi nel giudice ordinario quello munito di potestas iudicandi. Restano salvi gli effetti del ricorso riproposto entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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