Il giudice dell’ottemperanza non può sindacare d’ufficio il titolo civile (TAR Sicilia n. 1345 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dell’ottemperanza, chiamato a dare esecuzione a un titolo emesso dal giudice civile, è vincolato al comando in esso contenuto e non può esercitare alcuna cognitio sul rapporto sottostante, pena il difetto di giurisdizione. A fronte di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto esecutivo, non è consentito il rilievo d’ufficio dell’abusività di clausole contrattuali che incidano sull’importo liquidato, perché una simile verifica comporterebbe un sindacato estraneo ai poteri dell’organo esecutivo. Ne consegue il rigetto della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per difetto del requisito della necessità della decisione unionale ai sensi dell’art. 267, par. 2, T.F.U.E.. Resta invece dovuta, in quanto fondata sullo stesso titolo, la rifusione dell’imposta di registro del decreto ingiuntivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Siracusa, con decreto ingiuntivo n. 26 del 3.01.2024, ha ingiunto al Comune di Francofonte di pagare alla banca ricorrente la somma di € 597.972,08, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, e le spese di procedura. Il decreto, notificato all’ente l’11.01.2024 e non opposto, è stato dichiarato esecutivo con provvedimento del 20.08.2024 e nuovamente notificato in forma esecutiva il 19.09.2024, con asseverazione di conformità.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito eccependo che gli interessi moratori di € 292.864,52 non sarebbero dovuti, stante la presunta abusività della clausola contrattuale sugli interessi, e ha sollecitato il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, oltre a richiamare i limiti dell’art. 159 T.U.E.L.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., risultando provata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Supera invece l’eccezione di rito formulata dalla ricorrente: la procura alle liti dell’ente è presente in atti, mentre la memoria di replica risulta tardiva rispetto all’art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel merito, il Tribunale ricorda che nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti opera il principio generale sull’onere della prova: il creditore allega l’inadempimento, mentre il debitore deve provare il fatto estintivo. Il Comune non ha assolto a tale onere ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., non avendo dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento.
Il nucleo argomentativo riguarda i poteri del giudice dell’esecuzione. Richiamando un orientamento consolidato, il Collegio ribadisce che il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge una mera attività esecutiva, essendo rigidamente vincolato al comando del giudice civile, senza possibilità di integrarlo o interpretarlo, come affermato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3196 del 2020. Riconoscergli una cognitio piena significherebbe ammettere la sindacabilità del rapporto sottostante, materia in cui difetta di giurisdizione.
Da ciò deriva il rigetto sia dell’accertamento officioso sollecitato dall’ente, sia dell’istanza di rinvio pregiudiziale: manca il requisito della necessità richiesto dall’art. 267, par. 2, T.F.U.E., poiché la questione unionale non è pregiudiziale rispetto a una pronuncia che deve solo eseguire il titolo.
Quanto alle voci accessorie, la Corte ammette anche la tassa di registrazione, che segue ex lege la soccombenza e rientra tra le spese necessarie a ottenere la definitività del decreto, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 6007 del 2022. Il ricorso è quindi accolto, con termine di sessanta giorni e nomina del Segretario Generale del Comune di Siracusa quale commissario ad acta. Le spese sono liquidate in € 2.000,00.
Nota della Redazione
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