Giudicato sulla legittimità urbanistica preclude nuovo accertamento sulla s.c.i.a. (Cons. Stato n. 5731 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla legittimità urbanistica degli interventi oggetto di una s.c.i.a. preclude alle parti un diverso accertamento nel successivo giudizio avente ad oggetto la segnalazione e i relativi provvedimenti inibitori o repressivi. Il permesso di costruire costituisce provvedimento diverso e autonomo rispetto alla segnalazione certificata, ma l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa. La portata cogente del giudicato risponde a esigenze di certezza del diritto, di non contraddittorietà e coerenza dell’ordinamento e di ragionevole durata del processo. Il giudicato non incide sull’interesse ad agire dell’appellante, ma impedisce un nuovo accertamento sullo stesso rapporto.
Il Fatto
Il comproprietario di un terreno in Brindisi, destinato in parte ad area di rispetto stradale e in parte a verde di quartiere, presentava una s.c.i.a. per realizzare un parcheggio privato funzionale all’accesso e alle operazioni di carico e scarico della propria concessionaria. Il Comune intimava la diffida a non iniziare o sospendere i lavori e adottava un successivo provvedimento motivato, rilevando che la trasformazione dell’area in piazzale e parcheggio avrebbe costituito variante urbanistica in assenza di previsioni pianificatorie, non essendo ammesse nelle fasce di rispetto opere diverse da quelle a servizio della strada.
Il TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, dichiarava inammissibile il ricorso avverso la prima nota, perché atto confermato e sostituito, e accoglieva quello avverso la seconda, ritenendo che nella fascia di rispetto stradale siano realizzabili i parcheggi a raso e che il carattere privato dell’intervento non rilevi. Il Comune proponeva appello. L’appellato eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse, per essere intervenuta altra sentenza del TAR, passata in giudicato, che aveva ritenuto illegittimo il diniego di permesso di costruire per le stesse opere.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta in via pregiudiziale l’eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Rileva che la sentenza n. 631 del 2024, ormai passata in giudicato, ha accertato tra le parti la legittimità urbanistica degli interventi oggetto della causa, in base alla quale è già stato espresso parere favorevole al permesso di costruire.
Il Collegio riconosce che il permesso di costruire è provvedimento diverso e autonomo rispetto alla s.c.i.a. e ai provvedimenti inibitori o repressivi che la riguardano. Ciò nonostante, l’accertamento contenuto nella sentenza irrevocabile preclude un diverso accertamento, che contrasterebbe con l’art. 2909 c.c.
La Corte precisa la portata dell’eccezione: il giudicato intervenuto non incide sull’interesse ad agire dell’appellante, ma piuttosto impedisce un nuovo accertamento in virtù della sua portata cogente. Il giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi e aventi causa, in ossequio a esigenze pubbliche di certezza del diritto, di non contraddittorietà e coerenza dell’ordinamento e di ragionevole durata del processo, valore realizzato anche evitando il moltiplicarsi di giudizi sullo stesso oggetto.
Su questa base il Collegio rigetta l’appello. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’appellante.
Nota della Redazione
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