Carta docente riconosciuta in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 2719 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza a sentenza di condanna del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta elettronica per la formazione, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non abbia effettuato alcun pagamento. Il credito accertato dal titolo esecutivo non contestato nell’an e nel quantum impone l’ordine di adempimento entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina sin d’ora del commissario ad acta. L’azione di ottemperanza non si estende alle spese di lite distratte in favore del difensore quando per esse non sia stata proposta autonoma domanda.
Il Fatto
Con sentenza n. 3923/2023, depositata il 18.12.2023, il Tribunale di Milano, sezione lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente — docente — a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla. Il Tribunale ha altresì condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.100,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Poiché il Ministero non ha dato esecuzione al giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, al fine di conseguire il rilascio della carta docente. L’amministrazione si è costituita ma non ha formulato alcuna deduzione sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare l’ambito dell’azione: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate nel giudizio di merito, in quanto per esse — distratte in favore del difensore — non è stata esperita alcuna domanda nel presente giudizio. La statuizione del giudice amministrativo resta quindi circoscritta all’obbligo di attribuzione del beneficio economico.
Nel merito, il TAR ha rilevato che rispetto al titolo — passato in giudicato e regolarmente notificato — è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum, e non ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Tale condotta processuale ha rafforzato la conclusione del Collegio in ordine all’inottemperanza dell’obbligo di adempimento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto. Al Ministero è stato assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha inoltre previsto l’obbligo per il commissario di inviare alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati, con liquidazione del compenso — a carico dell’amministrazione inadempiente — secondo il d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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