Carta docente: inottemperanza al giudicato lavoristico e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2721 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna del giudice del lavoro, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, consente di dichiarare l’inottemperanza dell’amministrazione che abbia eseguito solo pagamenti parziali rispetto al titolo esecutivo. L’accertamento del credito residuo non contestato nell’an e nel quantum giustifica l’assegnazione di un termine per l’integrale adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina del commissario ad acta. Il giudice amministrativo, nell’ottemperanza, non estende l’accertamento alle partite del titolo per le quali l’azione non sia stata proposta.

Il Fatto

Con sentenza n. 1266/2023, depositata l’11.04.2023, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha accertato il diritto di una docente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi Euro 2.500,00, e ha condannato l’amministrazione a metterla a disposizione, oltre al rimborso delle spese di lite liquidate in € 1.314,00, distratte ai procuratori antistatari.

La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire il rilascio della carta per gli anni indicati, rilevando che il pagamento è stato effettuato solo per l’anno scolastico 2022/2023. Il Ministero si costituisce ma non formula deduzioni né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, e che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione ha effettuato pagamenti solo parziali. Il Ministero non ha contestato il credito residuo nell’an e nel quantum, né ha offerto elementi sulla procedura. Ne segue la declaratoria di inottemperanza.

Il Tribunale precisa un limite oggettivo dell’azione: l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dal giudice del lavoro, poiché per esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l’azione nel presente giudizio. Il perimetro dell’accertamento resta dunque circoscritto al rilascio della carta docente.

In accoglimento del ricorso, il Ministero è onerato di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza, previa decurtazione delle somme già versate per il 2022/2023. Per il caso di inutile decorso del termine, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni e riferirà sugli adempimenti.

Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *