Ottemperanza e spese: il commissario ad acta esegue anche la refusione (TAR Calabria n. 125 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato, il giudice ordina l’esecuzione del titolo e nomina commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del difensore distrattario, ove l’amministrazione non le rifonda nel termine assegnato. Tale esito discende dal principio di pienezza e concentrazione della tutela giurisdizionale, anche esecutiva, e da ragioni di economia processuale, che impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. È invece esclusa l’applicazione della penalità di mora all’obbligazione per spese legali, che trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da specifiche tutele che la distinguono dall’equa riparazione.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore distrattario della parte di un giudizio civile, agisce ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio con cui la Corte d’Appello ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle competenze in suo favore. Il titolo è munito di formula esecutiva ed è stato ritualmente notificato.
Il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti dell’ottemperanza. Il decreto azionato ha autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur regolarmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione. Il Tribunale dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli interessi e delle spese ulteriori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per il caso di inutile scadenza del termine, il Collegio nomina commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che, su istanza di parte e senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, darà corso al pagamento compiendo ogni atto necessario, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
La parte più significativa riguarda le spese del giudizio di ottemperanza. Liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie maggiormente affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 — e distratte in favore del difensore, esse sono poste a carico dell’amministrazione. In caso di mancata refusione nel medesimo termine di sessanta giorni, al loro pagamento provvederà il commissario ad acta. Il Collegio fonda la soluzione sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, sull’economia processuale e sul confronto con l’espropriazione forzata, ove gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. collocano le spese a carico del debitore e le soddisfano in prededuzione.
Il Tribunale esclude invece la penalità di mora per le spese legali: l’obbligazione trova titolo nel solo provvedimento del giudice ed è assistita da tutele specifiche che la distinguono dall’equa riparazione, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 3468 del 2016. Il ricorso è dunque accolto, con rigetto della domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nomina del commissario e condanna alle spese in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata