Ottemperanza al giudicato civile del giudice del lavoro e poteri del commissario (TAR Campania n. 773 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario del lavoro ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e in assenza di spontaneo adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro sessanta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora il commissario ad acta. La richiesta declaratoria di cessata materia del contendere non può essere accolta quando la parte ricorrente rappresenti di non avere ricevuto alcuna somma, non essendo sufficiente l’avvio dell’iter di pagamento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata nella misura degli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della pronuncia e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
Il ricorrente agisce in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza resa dal giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e l’amministrazione era stata condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 4.755,12, oltre accessori dalla data di notifica dell’atto introduttivo e fino al soddisfo.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato; è stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. L’amministrazione non ha proceduto al pagamento, sicché il ricorrente ha proposto il giudizio di ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’amministrazione si è costituita solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione del giudicato civile in termini di immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. L’obbligo che ne deriva consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile, non in un adempimento meramente formale.
Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.
Quanto alla documentazione depositata dalla parte pubblica sull’avvio dell’iter di pagamento e alla conseguente richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, la domanda non è accolta. I difensori del ricorrente hanno rappresentato che nulla è pervenuto al ricorrente: l’avvio della procedura non equivale ad adempimento.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di corrispondere la somma di euro 4.755,12, oltre accessori dalla data di notifica dell’atto introduttivo e fino al soddisfo, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di ulteriore inerzia nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, il quale si insedierà su istanza del ricorrente assicurando l’esecuzione nei successivi sessanta giorni.
È accolta, nei limiti indicati, la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o di quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, in coerenza con Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021. Le spese sono compensate in ragione del contegno processuale dell’amministrazione, che ha documentato l’avvio dell’iter finalizzato al pagamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.