Carta docente ottemperanza esclusa penalità di mora per mole di contenzioso (TAR Lombardia n. 4654 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto il diritto all’erogazione della carta docente e assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento, nominando fin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va respinta quando la relativa misura risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto avuto riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico. Assume rilievo, in tal senso, l’eccezionale mole di contenzioso seriale che ha determinato il ritardo nell’esecuzione. La condanna alle spese tiene conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in favore della ricorrente la carta del docente per l’importo di 500,00 euro annui, relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.000,00 euro. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 30 dicembre 2025 e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 13 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dal titolo esecutivo è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non ha dedotto di aver adempiuto.
Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto accolto, con dichiarazione di inottemperanza del Ministero e assegnazione di un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia il Tribunale ha nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo entro i successivi 60 giorni. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del soggetto designato, sicché non è dovuto alcun compenso.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. La disposizione esclude l’uso delle astreintes quando ciò risulti manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, con riguardo alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.
Il Collegio ha ritenuto la misura manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l’avvenuta nomina del commissario ad acta, sia perché il ritardo nell’esecuzione è riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio di soccombenza, liquidate in 800,00 euro per compensi e spese, oltre iva e cpa, tenendo conto del carattere seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario; sul punto è richiamata Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 24 aprile 2026.
Nota della Redazione
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