Concessioni demaniali a associazioni culturali senza scopo di lucro (TAR Puglia n. 889 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Anche quando l’attività del concessionario di un bene demaniale marittimo sia priva di rilievo economico e riconducibile a finalità culturali e sociali, e dunque estranea all’ambito di applicazione della direttiva servizi e della libertà di stabilimento, il Comune conserva la potestà di scegliere la procedura comparativa per l’affidamento della concessione. Il principio di massima valorizzazione del bene pubblico impone che l’attribuzione della concessione avvenga all’esito di una procedura concorrenziale che ponga tutti i candidati su un piano di parità. La scelta dell’evidenza pubblica non contrasta con la legge e non richiede, per il diniego di rinnovo, alcuna motivazione ulteriormente aggravata, salvo il limite della ragionevolezza e della logicità. Il concessionario uscente non vanta alcun diritto d’insistenza, ma il suo know-how va valorizzato in sede di gara e nel calcolo degli indennizzi.
Il Fatto
La ricorrente, associazione con finalità culturali e ricreative e con espresso divieto di distribuzione degli utili, è titolare dal 1976 di una concessione demaniale marittima su una porzione di costa del Comune di Bari, ove insiste una struttura destinata ad attività culturali e sociali. Dopo l’ultima concessione del 2016, la proroga al 31.12.2033 disposta dall’art. 1, commi 682 ss. della L. n. 145/2018 è stata rimodulata dal Comune con nota del 3.8.2023, che ha fissato la scadenza al 31.12.2023 in linea con le sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021.
La ricorrente ha impugnato la nota e, con successivi motivi aggiunti, la delibera di Giunta n. 836 del 26.10.2023, la determina dirigenziale n. 8178 del 29.5.2024 con l’avviso pubblico di gara e gli atti applicativi, deducendo l’estraneità della propria attività alla direttiva Bolkestein e la disparità di trattamento rispetto ad altra associazione analoga.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto escluso la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la delibera n. 783 del 17.12.2024, pur prorogando la concessione fino al 30.9.2027, non soddisfa l’interesse della ricorrente a non essere assoggettata alle gare. Ha invece ritenuto improcedibile l’impugnazione della nota del 3.8.2023 e di quella del 10.1.2024, superate dalle proroghe successive.
Nel merito, il Collegio ha qualificato le note comunali come atti meramente ricognitivi dell’effetto caducatorio prodotto dall’art. 3, comma 5, della L. n. 118/2022, che ha abrogato i commi 682 ss. dell’art. 1 della L. n. 145/2018. Da ciò ha fatto discendere l’irrilevanza della dedotta violazione delle garanzie partecipative.
Quanto alla scelta dell’evidenza pubblica, il Tribunale ha valorizzato la complessa istruttoria svolta dal Comune, culminata nella delibera n. 836 del 26.10.2023, che ha dato atto della scarsità della risorsa costiera sulla base della mappatura dei chilometri effettivamente utilizzabili, e nella delibera n. 160 del 13.3.2024, che ha distinto le aree per destinazione funzionale. Ha richiamato la giurisprudenza sul punto, da Cons. Stato, Sez. VII, n. 4481 del 20.5.2024 a Cons. Stato, Sez. VII, n. 2982 del 2025.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’attività. Il Tribunale ha convenuto con la ricorrente circa l’estraneità della concessione all’ambito della direttiva servizi, richiamando anche Corte di Giustizia UE dell’11.7.2024, C-598/22. Ha tuttavia escluso che da ciò derivi un divieto di gara: la destinazione di beni pubblici a finalità sociali e culturali consente una deroga al modello concorrenziale, ma non impone l’affidamento diretto. La gara resta lo strumento che meglio garantisce la concorrenza per il mercato e la massima fruibilità del bene.
Da ultimo, il Collegio ha respinto il motivo di disparità di trattamento, risultando che l’altra associazione non è stata affatto esclusa dalle procedure, ma ricompresa nella mappatura mediante la delibera del 31.7.2024. Ha quindi respinto il ricorso e compensato integralmente le spese.
Nota della Redazione
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