Carta docente: ottemperanza e risarcimento per il docente cessato (TAR Lombardia n. 1864 del 18.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a sentenza di condanna al pagamento, decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un nuovo termine per provvedere, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il docente che ha maturato il diritto al beneficio della Carta docente per una determinata annualità, ma che successivamente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, perde il diritto all’adempimento in forma specifica e può esigere il risarcimento del danno corrispondente al valore del beneficio non erogato. La parziale cessazione della materia del contendere, per l’avvenuto adempimento di alcune posizioni, non preclude l’accoglimento del ricorso limitatamente alle posizioni ancora insoddisfatte.

Il Fatto

Con sentenza del Giudice del Lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato, in favore di alcuni docenti, all’attribuzione e attivazione della Carta docente e all’accredito, per ciascuna annualità, del valore nominale di € 500,00 annui. La sentenza veniva notificata al Ministero, che la riceveva in data 11.8.23, senza che seguisse alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni.

I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese. Nel corso della camera di consiglio il difensore dava atto che nelle more il Ministero aveva eseguito la sentenza, salvo che per la posizione di un docente, cessato dal servizio con decorrenza 31.12.2023.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che rispetto al titolo oggetto di ottemperanza, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’amministrazione, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto.

Il credito non risulta contestato nell’an e nel quantum. Ne consegue la declaratoria di inottemperanza del Ministero, limitatamente alla posizione del docente non soddisfatto, con assegnazione del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Il Collegio affronta poi la posizione del docente cessato dal servizio. Richiamando il principio affermato dalla Corte di Cassazione, osserva che chi ha maturato il diritto alla Carta per una certa annualità, ma dopo quella annualità è fuoriuscito dal sistema scolastico, perde il diritto all’adempimento in forma specifica, potendo tuttavia esigere il risarcimento del danno. Se il Ministero avesse adempiuto nei termini, il docente avrebbe ottenuto l’accredito di € 2500,00 e con tale somma avrebbe potuto compensare le spese sostenute nei cinque anni di servizio: la medesima somma va pertanto corrisposta a titolo risarcitorio.

Per il caso di ulteriore inottemperanza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del commissario sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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