Occupazione sine titulo e acquisizione sanante: cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 1858 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la restituzione di aree occupate sine titulo e irreversibilmente trasformate, l’adozione, nelle more della decisione, del provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria presuppone che il provvedimento acquisitivo sia intervenuto solo in seguito alla proposizione del ricorso. Resta assorbita la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima, ove proposta in via subordinata. La sopravvenuta definizione del rapporto non impedisce la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente, che abbia dovuto instaurare il giudizio per ottenere la definizione della vicenda ablatoria.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di terreni siti nel territorio comunale, ha chiesto la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle aree occupate per la realizzazione di un parcheggio pubblico, nonché il risarcimento del danno conseguente all’illegittima occupazione. In via subordinata ha domandato il pagamento dell’indennità di occupazione e del valore venale del terreno, nell’ipotesi di ritenuta legittimità della procedura sanante.
La vicenda ablatoria risale alla metà degli anni Novanta: dopo l’approvazione del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione d’urgenza e l’immissione in possesso, l’opera è stata realizzata, ma non è mai stato adottato il decreto di esproprio. Il Comune non ha nemmeno emanato l’atto di acquisizione sanante, pur avendo avviato il relativo procedimento. Di qui il ricorso, con cui la proprietà ha rivendicato la restituzione del bene.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, il Comune ha adottato il provvedimento di acquisizione sanante relativo alle aree illegittimamente occupate e irreversibilmente trasformate, con contestuale liquidazione dell’indennità dovuta. La difesa della ricorrente ha preso atto del provvedimento e ha concordato sull’improcedibilità del ricorso, insistendo per la rifusione delle spese o del contributo unificato.
La questione giuridica attiene agli effetti della sopravvenienza provvedimentale sul giudizio pendente. Il Tribunale qualifica la fattispecie in termini di cessazione della materia del contendere, non di mera improcedibilità sopravvenuta. Il presupposto è individuato nel rapporto temporale tra ricorso e provvedimento: l’acquisizione sanante è stata assunta soltanto in seguito alla proposizione del ricorso, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione in sede di rinnovo del procedimento acquisitivo ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Tale ricostruzione produce due conseguenze. Sul piano sostanziale, l’adozione dell’atto acquisitivo definisce il rapporto ablatorio e rende non più praticabile la domanda di restituzione. Sul piano processuale, la declaratoria di cessazione della materia del contendere consente di assorbire l’esame della domanda risarcitoria, in quanto proposta in via subordinata: la subordinazione della pretesa risarcitoria alla mancata definizione del rapporto impedisce l’esame autonomo della stessa.
Il Collegio precisa che la declaratoria non è neutra sul piano delle spese. La circostanza che il giudizio sia divenuto improcedibile per effetto di un provvedimento adottato solo dopo la proposizione del ricorso giustifica la liquidazione del contributo unificato in favore della ricorrente. Le spese di lite sono invece compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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