Archiviazione improcedibile di istanza congiunta VIA-AIA: il silenzio-assenso in conferenza dei servizi impone il riesame (TAR Basilicata n. 120 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’archiviazione per improcedibilità di un’istanza congiunta di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale deve essere sorretta da una motivazione adeguata ed esente da errori, anche con riferimento al significato legale di assenso da attribuire al silenzio serbato dal Comune in sede di conferenza dei servizi. L’omessa o erronea valutazione di tale profilo determina l’illegittimità dell’atto di archiviazione, che deve essere riesaminato dall’Amministrazione. In sede cautelare, la fondatezza della doglianza sulla motivazione del provvedimento impugnato giustifica l’accoglimento dell’istanza di sospensione ai soli fini del riesame.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato un’istanza congiunta per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti speciali, mediante conversione catalitica, nel Comune di Pisticci. L’Amministrazione regionale, con nota del 5 settembre 2025, comunicava l’archiviazione dell’istanza, originariamente presentata nel 2015, ritenendola improcedibile.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli atti presupposti e connessi e il criterio localizzativo di cui alla legge regionale n. 35/2018, la società proponeva ricorso, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Basilicata, nella fase cautelare, ha rilevato la fondatezza della doglianza concernente l’insufficienza e l’errore della motivazione degli atti avversati. In particolare, il Collegio ha evidenziato una criticità nella mancata considerazione del significato legale di assenso da attribuire al silenzio serbato dal Comune di Pisticci in sede di conferenza dei servizi.

La commissione di tale profilo ha inciso sulla legittimità dell’archiviazione, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto valutarne la portata ai fini della decisione sull’istanza della società, piuttosto che limitarsi a dichiararne l’improcedibilità.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare, disponendo il riesame del provvedimento impugnato da parte dell’Amministrazione resistente, la quale dovrà versare in atti l’esito di tale attività e i documenti utili ai fini della decisione del ricorso.

La decisione ha comportato la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 13 maggio 2026 e la condanna della Regione Basilicata alla rifusione delle spese di lite della fase, liquidate forfettariamente in € 1.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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