Revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio: improcedibile il ricorso per carenza di interesse (TAR Emilia-Romagna n. 332 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta scadenza dell’autorizzazione amministrativa oggetto di revoca determina improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., tutte le volte in cui la revoca sia divenuta inidonea a produrre effetti lesivi attuali. L’interesse alla decisione di merito non è sorretto dalla mera aspettativa di un futuro rinnovo dell’autorizzazione, nè dalla prospettiva di un giudizio risarcitorio. L’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., presuppone che la parte abbia articolato una domanda in tal senso o formulato espressa riserva di proposizione in separato giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli – Ufficio di Bologna aveva disposto la revoca dell’autorizzazione rilasciata il 24.11.2020 per l’attività di stoccaggio di prodotti energetici presso depositi terzi. Il provvedimento si fondava sulla mancanza dei dati contabili relativi all’attività di trader e degli atti di assenso dei depositari.

La ricorrente deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere, sostenendo che le ipotesi di revoca fossero tipizzate dall’art. 1, comma 948, legge n. 205/2017 e dall’art. 23, comma 9, d.lgs. n. 504/1995, con conseguente carattere vincolato dell’azione amministrativa e impossibilità di ricorrere alla revoca generale della legge n. 241/1990; gli atti di assenso dei depositari sarebbero stati mere condizioni di efficacia dell’autorizzazione. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto. L’istanza cautelare era respinta con ordinanza n. 500 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non esamina i motivi di illegittimità e rileva d’ufficio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. L’autorizzazione oggetto della revoca impugnata era stata rilasciata il 24.11.2020 con validità fino al 23.11.2022 e, quindi, risultava ormai scaduta e priva di efficacia.

Il Tribunale sottolinea che non risulta alcuna richiesta di rinnovo dell’autorizzazione da parte della società. Ne consegue che non sussiste più alcun interesse all’annullamento della revoca di un titolo scaduto e non rinnovato: l’atto impugnato non è più in grado di produrre effetti lesivi attuali.

Il Collegio esclude anche la permanenza di un interesse ai fini risarcitori all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. La parte ricorrente non ha articolato alcuna domanda risarcitoria, nè ha formulato esplicita riserva di proporla con separato giudizio. La sola prospettiva di un futuro giudizio di danno non basta a sostenere l’interesse alla decisione di merito.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Le spese di causa sono compensate tra le parti in ragione dei giustificati motivi ravvisati dal Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *