Carta docente ai precari: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario (TAR Sardegna n. 932 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inesecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva della parte rimasta inadempiuta. La parziale esecuzione, consistita nel pagamento delle spese legali, non elide l’obbligo di dare integrale attuazione al comando contenuto nella sentenza. L’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario assorbe la richiesta di fissazione di una somma a titolo di astreintes. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, con sentenza n. 293/2024 del 7 giugno 2024, il riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di causa, oltre rivalutazione e interessi legali.

La sentenza è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 27 febbraio 2025. Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo la declaratoria di inadempienza e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato l’esistenza di un titolo esecutivo giudiziale definitivo e la suaidoneità a fondare il giudizio ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro ha accertato il diritto del docente alla provvista sulla carta, quale contributo alla formazione professionale, con condanna dell’Amministrazione al pagamento.

Nel corso del giudizio il Ministero ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario. Tale adempimento, osserva il TAR, integra una parziale ottemperanza e non soddisfa il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. L’obbligo esecutivo resta dunque inadempiuto nella sua parte sostanziale.

La difesa dell’Amministrazione ha riferito in camera di consiglio di aver sollecitato il pagamento, senza però offrire indicazioni utili a una soluzione tempestiva. L’inerzia, secondo il Tribunale, giustifica l’accoglimento dell’istanza di esecuzione in via sostitutiva. La nomina del commissario rende superfluo l’esame della richiesta di astreintes, assorbita dall’accoglimento.

Quale commissario è individuato il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro Dirigente. Il termine per l’adempimento è fissato in 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, il Collegio esclude la liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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