Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel processo edilizio (TAR Sicilia n. 2082 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata all’amministrazione resistente e non seguita da alcuna opposizione, determina l’estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il Collegio, preso atto dell’inequivoca manifestazione di volontà della parte ricorrente, dichiara l’estinzione del processo. La regolazione delle spese resta rimessa alla valutazione del giudice, che può disporne la compensazione in considerazione delle circostanze della controversia.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un terreno su cui erano state accertate opere edilizie realizzate in assenza dei titoli abilitativi, impugnavano l’ordinanza-ingiunzione con cui la Direzione Urbanistica comunale aveva ordinato la demolizione delle opere e la riduzione in pristino. Nel corso del giudizio la parte privata presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 14 della L.R. 16/2016, poi definita con parere non favorevole.
I ricorrenti proponevano ricorso deducendo violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere per omessa istruttoria e violazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto. Con memoria del 19 aprile 2024 i ricorrenti dichiaravano di voler rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di rinuncia risulta inequivoca, notificata all’Ente resistente e non accompagnata da alcuna opposizione. Su queste premesse il giudizio non può che essere dichiarato estinto.
Il percorso argomentativo del Tribunale è essenziale: la rinuncia al ricorso, quale atto dispositivo della parte, incide sull’interesse alla decisione e preclude l’esame nel merito delle censure articolate avverso l’ordinanza di demolizione. Il giudice non è quindi chiamato a scrutinare la legittimità dell’atto impugnato né la fondatezza del motivo relativo alla violazione dell’art. 36, d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione tra le parti, avuto riguardo alle circostanze della controversia e alla definizione del giudizio in via meramente processuale.
La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati ai sensi della disciplina richiamata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.