Scomputo degli oneri di urbanizzazione per opere eseguite dal privato (Cons. Stato n. 8269 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il privato che abbia eseguito in proprio, e a proprie spese, opere di urbanizzazione primaria ricomprese nella pianificazione attuativa ha diritto allo scomputo del relativo valore dagli oneri di urbanizzazione richiesti dall’ente pubblico, con conseguente rideterminazione del dovuto. L’accertamento dell’effettivo svolgimento delle opere e del loro valore costituisce oggetto di verificazione disposta dal giudice, le cui risultanze, se analiticamente motivate e immuni da vizi logici, sono poste a fondamento della decisione. Lo scomputo opera nei limiti della domanda proposta dalla parte interessata. Resta ferma la legittimità della pretesa contributiva per la parte non oggetto di esecuzione privata.

Il Fatto

La società appellante impugnava davanti al T.R.G.A. – Sezione Autonoma di Bolzano l’intimazione al pagamento delle spese di urbanizzazione relative a due lotti di una zona produttiva, per un importo superiore a trecentomila euro, chiedendo in via principale l’annullamento degli atti e, in via subordinata, l’accertamento di non dover corrispondere la somma, avendo eseguito in proprio i lavori di bonifica e sistemazione del terreno.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso. La società proponeva appello, lamentando la mancata considerazione dei costi sostenuti per le opere di urbanizzazione primaria nella ripartizione delle spese. La Provincia Autonoma resistente chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Con una prima sentenza non definitiva il Collegio rigettava la domanda di annullamento e quella di accertamento più radicale, disponendo una verificazione per stabilire quali opere fossero state eseguite dall’impresa e quale ne fosse il valore, al fine di un eventuale scomputo.

All’esito della prima relazione il Collegio disponeva un supplemento di istruttoria, con sopralluogo in contraddittorio, per verificare quali opere fossero previste dalla pianificazione attuativa, quali realizzate dalla Provincia e la congruità dei costi documentati.

La verificazione accertava che le opere di bonifica e di sistemazione del terreno dei lotti, per un totale di euro 219.118,68 oltre IVA, erano previste dalla pianificazione attuativa, erano state realizzate dalla società e non dalla Provincia ed erano state valutate con analisi di dettaglio dei giustificativi di costo. Le parti non fornivano deduzioni ulteriori sul merito dei conteggi, limitandosi a censure su profili tardivi e indimostrati, inidonee a revocare in dubbio l’attendibilità delle valutazioni del verificatore.

Il Collegio giudicava tali valutazioni esaustive e immuni da vizi logici e accoglieva la domanda di accertamento in parte qua, rideterminando gli oneri dovuti mediante sottrazione delle opere e delle somme accertate, nei limiti della domanda proposta. La somma accertata veniva rideterminata in euro 147.289,94 oltre IVA, da scomputare dal pagamento inizialmente richiesto.

In accoglimento dell’eccezione di parte ricorrente, la documentazione prodotta tardivamente dalla Provincia veniva dichiarata inammissibile. Le spese del doppio grado erano compensate per la parziale soccombenza reciproca, con il compenso del verificatore a carico della Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *