Carta docente ai precari: ottemperanza e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 933 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che riconosce al docente a tempo determinato il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione professionale è eseguibile mediante il giudizio di ottemperanza. La parziale esecuzione, consistente nel solo pagamento delle spese legali, non integra l’ottemperanza quando resta ineseguito il capitale oggetto di condanna. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’Amministrazione, nomina commissario ad acta un dirigente già inserito nella struttura dell’ente debitore, con facoltà di delega, assegnando un termine per l’adempimento. All’attività commissariale sostitutiva di funzioni proprie dell’Amministrazione non consegue alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, otteneva dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 355/2024 pubblicata il 19 luglio 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo di € 500,00 per ciascun anno scolastico compreso tra il 2018/2019 e il 2022/2023, per complessivi € 2.500,00, oltre rivalutazione e interessi legali, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016. La sentenza diveniva irrevocabile per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 27 febbraio 2025.

Poiché l’Amministrazione non provvedeva al pagamento del capitale, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di inesecuzione e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, il Ministero ha liquidato le spese legali in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Tale adempimento integra però solo una parziale ottemperanza: resta ineseguito il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale.

Alla camera di consiglio la difesa erariale ha riferito di aver sollecitato l’Amministrazione all’esecuzione integrale, senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria e tempestiva. L’inerzia persistente giustifica quindi l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il Tribunale individua il commissario nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio. Assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Quanto al compenso, il Collegio esclude ogni liquidazione. Le funzioni commissariali sono infatti affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, sicché l’attività sostitutiva rientra nei compiti d’ufficio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il ricorso è accolto e il commissario nominato per la parte non eseguita della sentenza del giudice del lavoro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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