Sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita (TAR Sardegna n. 900 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, si applica in via diretta al personale della Polizia di Stato e, in genere, agli appartenenti alle Forze di polizia a ordinamento civile. I sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dello stipendio, entrano nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, non essendo sopravvenuta alcuna reviviscenza della limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. Il superamento del termine del 30 giugno non ha effetto decadenziale, ma rileva solo ai fini della decorrenza del collocamento a riposo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti ex appartenenti alla Polizia di Stato con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo e congedati a domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età, hanno chiesto all’INPS la riliquidazione della propria indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

Le istanze, presentate in data 25 febbraio 2025 alla Direzione provinciale competente, sono rimaste prive di riscontro; per due ricorrenti erano già state inviate diffide in via amministrativa. Di qui il ricorso per l’accertamento del diritto e la condanna dell’Istituto al pagamento degli emolumenti, con interessi legali e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 del c.p.a. e richiama il proprio orientamento ormai assestato, confermato da numerose pronunce anche recenti, tutte favorevoli agli ex dipendenti.

La questione riguarda tanto le Forze di polizia a ordinamento militare, che godono del beneficio per il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, quanto il personale della Polizia di Stato, al quale l’art. 6-bis è applicabile in via diretta. Il TAR si allinea alla giurisprudenza del Cons. Stato, che ha escluso la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

Tre gli argomenti decisivi. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne la sola base pensionabile e non il calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha prodotto la reviviscenza della formulazione originaria del beneficio. Il termine del 30 giugno non ha efficacia decadenziale, ma funzione meramente organizzativa.

Il Collegio affronta anche il profilo della prescrizione: il termine dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale.

Il ricorso è quindi accolto. È accertato il diritto dei ricorrenti a percepire i benefici dell’art. 6-bis e il correlato obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità entro 180 giorni dalla comunicazione della sentenza, con inclusione dei sei scatti nella base di calcolo e con gli accessori di legge. Le spese sono compensate per metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali iniziali; per l’altra metà seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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