Motivazione apparente e rinvio al primo giudice per omesso esame delle censure (Cons. Stato n. 2417 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, nella qualificazione tassativa delle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 10 e n. 11 del 2018, la sentenza di primo grado che vagli la legittimità del provvedimento amministrativo in prospettiva meramente oggettiva, parametrandola ai principi di elaborazione giurisprudenziale e ai profili estrinseci della motivazione, senza confrontarsi con le specifiche censure articolate nel ricorso. Il giudice deve verificare se e in che misura i vizi dedotti siano stati oggetto di reale verifica critica: il termine di relazione costituito dai profili di censura è nucleo insopprimibile del diritto di difesa. L’accoglimento per tale assorbente profilo non consente l’esame nel merito del ricorso di primo grado, ma impone l’annullamento con rinvio al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm., con riassunzione nel termine perentorio di novanta giorni.
Il Fatto
L’appellante aveva chiesto al TAR Lazio l’annullamento della determina dirigenziale con cui il Comune aveva espresso parere negativo su una pratica di sanatoria edilizia ex legge n. 724/1994. L’intervento oggetto di domanda consisteva in un ampliamento e in un cambio di destinazione d’uso da magazzino agricolo a residenziale, su immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
Il TAR ha respinto il ricorso, reputando il parere dell’autorità ministeriale “apparentemente logico ed immune da apparenti travisamenti di fatti” e la condotta comunale del tutto necessitata. L’appellante ha censurato la sentenza per carenza di istruttoria, avendo il provvedimento recepito il parere negativo senza considerare che le opere ricadono in zona “già largamente compromessa”, e ha riproposto le censure non esaminate in primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo mezzo. Il TAR ha preso atto della valutazione negativa dell’autorità preposta al vincolo e, con formula sintetica, ha reputato insussistenti tutti i vizi sulla base della natura necessitata della condotta comunale. Questa impostazione non coglie però la materia del contendere: il ricorrente non contestava la qualificazione giuridica dell’istituto, ma l’insussistenza della situazione di fatto in relazione alla quale il provvedimento è stato adottato, invocando un’istruttoria solo “cartacea” e un mutamento di destinazione d’uso che non altera la forma dell’immobile.
La sentenza impugnata ha vagliato la legittimità dell’atto in prospettiva meramente oggettiva, fondandosi sui principi di elaborazione giurisprudenziale e sui profili estrinseci della motivazione, senza il necessario termine di relazione costituito dalle censure del ricorso. Tale omissione rende la motivazione apparente: non consente di accertare se i vizi dedotti siano stati oggetto di reale verifica critica.
Il vizio assume la qualificazione tassativa delle sentenze dell’Adunanza plenaria n. 10 e n. 11 del 2018, non riscontrandosi i requisiti minimi e la struttura decisionale essenziale per consentire l’intervento “ortopedico” del giudice di appello, come già affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 9824/2023 e n. 4069/2024. L’accoglimento di tale profilo, dirimente e assorbente, preclude l’esame degli ulteriori vizi.
L’effetto non è però l’accoglimento del ricorso di primo grado, come auspicato dall’appellante, ma l’annullamento della sentenza con rinvio al TAR Lazio ai sensi dell’art. 105, comma 1, cod. proc. amm. Le parti devono riassumere il processo avanti al primo giudice con ricorso notificato nel termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
La natura della pronuncia, che comporta un nuovo giudizio di primo grado e lascia impregiudicata la fondatezza delle ragioni delle parti, giustifica l’integrale compensazione delle spese del doppio grado, ai sensi degli articoli 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come risultante dalla Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Nota della Redazione
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