Rimborso endoprotesi, recupero retroattivo degli sconti e obbligo di contraddittorio procedimentale (TAR Lombardia n. 2269 del 19.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera regionale che ridetermina in diminuzione, con efficacia retroattiva, il criterio di rimborso delle endoprotesi impiantate in regime di ricovero per gli anni 2010-2019, disponendo il recupero integrale degli sconti ottenuti dalle strutture sanitarie, incide in modo diretto e pregiudizievole sulla sfera giuridica degli erogatori accreditati e a contratto con il Servizio sanitario regionale. Un intervento di tale portata richiede l’attivazione del contraddittorio procedimentale mediante la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990. L’omissione non integra un vizio meramente formale, ma assume valenza sostanziale ogni qualvolta il contributo partecipativo dell’interessato avrebbe potuto orientare diversamente l’esito provvedimentale. Ne consegue l’illegittimità della delibera per violazione delle garanzie di partecipazione, con assorbimento delle ulteriori censure.
Il Fatto
La fondazione ricorrente gestisce una struttura sanitaria accreditata e a contratto con il sistema sanitario regionale. Impugna la D.G.R. n. XI/3245 del 16 giugno 2020, con cui la Regione ha ridisciplinato il rimborso degli interventi che comportano l’impianto di una endoprotesi.
Il regime previgente riconosceva, in aggiunta al D.R.G., un valore percentuale del costo medio dell’endoprotesi, calcolato sulla base dei flussi di rendicontazione trasmessi dalle strutture. La delibera impugnata, per i ricoveri dal 2010 al 2019, esclude dal computo gli sconti ottenuti nell’acquisto dei dispositivi e impone il recupero integrale di tali importi, senza rideterminare il costo medio e con possibile compensazione sulle obbligazioni correnti. La ricorrente deduce, tra l’altro, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità della nuova regola per efficacia retroattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che la delibera introduce una variazione del criterio di rimborso applicato negli anni precedenti: per gli interventi realizzati tra il 2010 e il 2019 non vengono più considerati gli sconti di cui le strutture hanno beneficiato nell’acquisto delle endoprotesi. L’effetto retroattivo della nuova disciplina è quindi pacifico.
Una modifica di questo tipo, che interviene su un sistema già consolidato, necessitava di una fase di contraddittorio in sede procedimentale. Il Tribunale ritiene perciò fondato il primo motivo, con cui si lamenta l’assenza della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.
Il pregiudizio è evidente e grave per gli enti titolari e gestori di strutture di ricovero accreditate: la delibera comporta una rideterminazione in diminuzione dei rimborsi riconosciuti per le protesi impiantate negli esercizi 2010-2019, con integrale recupero degli importi di sconto ottenuti.
Il vizio non è meramente procedimentale. Esso assume valenza propriamente sostanziale, poiché la ricorrente ha offerto elementi idonei a fare quantomeno dubitare che il contributo partecipativo avrebbe potuto condurre a un esito diverso da quello confluito nella delibera.
Il ricorso è dunque accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure, con annullamento della delibera impugnata. Le spese sono compensate per la natura della controversia e la novità della questione.
Nota della Redazione
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