Interdittiva antimafia non impugnata: inammissibile il ricorso avverso la revoca comunale (TAR Calabria n. 657 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un atto presupposto immediatamente lesivo, la mancata impugnazione di quest’ultimo rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso l’atto consequenziale. L’interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84, 91 e 100 del D.lgs. n. 159/2011 costituisce atto presupposto immediatamente lesivo rispetto all’ordinanza con cui il Comune revoca l’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale. Il rimedio esperibile dal destinatario è l’impugnazione dell’interdittiva ovvero l’istanza di aggiornamento, non la censura in via derivata dell’atto applicativo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una ditta individuale esercente attività di commercio, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 43 del 12.09.2022 con cui il Comune di Siderno ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Il provvedimento comunale è stato adottato quale conseguenza diretta ed immediata dell’interdittiva antimafia prot. uscita n. 97142 del 24.08.2022, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria.
Il ricorso si fondava su un unico motivo di illegittimità derivata: l’ordinanza comunale sarebbe viziata dagli stessi profili che inficerebbero l’atto presupposto. Il ricorrente contestava l’erroneità dei presupposti dell’informazione prefettizia, l’insussistenza di pregiudizi penali e l’intervenuta revoca del divieto di detenzione di armi. Contestualmente al giudizio, aveva proposto istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, in linea con l’art. 73 c.p.a., la possibile definizione del ricorso nel senso dell’inammissibilità per carenza di interesse. L’interdittiva prefettizia, quale atto presupposto immediatamente lesivo, non è stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo.
Il ricorrente stesso ha allegato e documentato la proposizione, coeva all’instaurazione del giudizio, di una istanza di aggiornamento ex art. 91, comma 5, del D.lgs. n. 159/2011. Tale circostanza conferma che l’interessato aveva individuato nell’atto prefettizio la fonte della propria lesione, senza però attivare il rimedio impugnatorio nei suoi confronti.
Da qui la conseguenza processuale: il gravame avverso la ordinanza comunale di revoca, atto meramente consequenziale, è inammissibile. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui la mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali, citando Consiglio di Stato sez. II, 23/12/2024, n. 10356.
Il percorso argomentativo esclude che il vizio dell’atto presupposto possa essere fatto valere in via derivata attraverso l’impugnazione dell’atto applicativo. La tutela del destinatario dell’interdittiva si realizza mediante l’impugnazione diretta dell’atto prefettizio o, sul piano amministrativo, mediante l’istanza di aggiornamento.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Stante la mancata costituzione del Comune, non si è proceduto alla regolamentazione delle spese di lite. La sentenza è stata resa con l’oscurramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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