Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1997 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è esperibile quando l’amministrazione, decorso il termine di moratoria, non abbia dato esecuzione al giudicato che le impone di provvedere. Il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, prevista dall’art. 1 della legge n. 107/2015, integra un contributo di natura formativa e non un corrispettivo della prestazione lavorativa. Ne consegue che, in caso di inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e nomina il commissario ad acta. È invece manifestamente iniqua, e va rigettata, la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., poiché la funzione assegnata alla Carta non giustifica una misura coercitiva di carattere pecuniario. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere in tal senso.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione in via telematica e non era stata impugnata, con attestazione del passaggio in giudicato. Decorso il termine di moratoria di centoventi giorni senza alcun adempimento, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito in giudizio senza dar prova dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione. La notifica della sentenza era stata effettuata nel rispetto delle istruzioni rese dall’Ufficio Scolastico Regionale, con indicazione del codice fiscale e delle annualità. Era poi decorso il termine di moratoria di centoventi giorni. Il perdurante inadempimento dell’amministrazione rende quindi esperibile il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., richiamato dall’art. 114 cod. proc. amm.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della presente decisione. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le ha poste a carico dell’amministrazione inadempiente. La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, sulla scorta di un orientamento conforme richiamato dal Collegio.
Il TAR ha invece rigettato la domanda di fissazione della somma dovuta per ogni violazione o ritardo successivo nell’esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è stata ritenuta manifestamente iniqua. La Carta elettronica non costituisce un corrispettivo della prestazione, ma un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente: una funzione che non giustifica la misura coercitiva pecuniaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono state liquidate in complessivi euro 828,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, unitamente al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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