Il verbale ispettivo fonda la sanzione per attività artigianale non autorizzata (TAR Calabria n. 2001 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il complesso degli elementi fattuali descritti nel verbale ispettivo, tra loro convergenti e coerenti, è idoneo a sostenere in modo non irragionevole né arbitrario la valutazione dell’Amministrazione circa lo svolgimento, nei locali verificati, di una vera e propria attività economica soggetta a titolo autorizzativo o a segnalazione certificata. L’assenza di clienti al momento dell’accesso non è circostanza decisiva, potendo l’attività svolgersi in momenti non coincidenti con l’ispezione. Nel processo amministrativo opera il principio dispositivo sostanziale e processuale: il ricorrente che prospetti un motivo con determinati argomenti deve darne dimostrazione, tanto più quando verte in una situazione di vicinanza rispetto alla prova. La domanda di risarcimento del danno è infondata quando il ricorrente stesso neghi lo svolgimento dell’attività sanzionata e non alleghi pregiudizi gravi, specifici e attuali.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza del Comune di Catanzaro, adottata dal Settore Attività Economiche e SUAP, e gli atti presupposti, tra cui il processo verbale di contestazione. L’Amministrazione ha accertato lo svolgimento, all’interno dei locali oggetto di verifica, di un’attività artigianale in assenza di titolo abilitativo, irrogando la relativa sanzione amministrativa.
Il ricorrente deduce la carenza dei presupposti e l’errata applicazione dell’art. 10 della legge n. 122/1992, dell’art. 49 della legge n. 122/2010 e del d.P.R. n. 558/1999, oltre all’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione e istruttoria. Chiede inoltre il risarcimento dei danni. L’Amministrazione si costituisce e chiede il rigetto del ricorso. In sede cautelare la tutela interinale è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene dirimente e assorbente il quadro indiziario ricavato dal verbale ispettivo. La presenza nei locali di due ponteggi, di diversi set di chiavi, di banchi di lavoro, di cassette colme di strumenti e di contenitori di rifiuti saturi di materiali riconducibili all’attività, unitamente al rinvenimento del ricorrente in tuta da lavoro intento a interventi, delinea un insieme convergente e coerente.
Tali elementi sostengono in modo non irragionevole né arbitrario la tesi dell’esercizio di un’attività imprenditoriale soggetta a titoli autorizzativi o, quantomeno, a preventiva segnalazione certificata. Manca, per converso, qualsiasi dimostrazione del possesso di un titolo abilitativo.
Non risultano pregnanti le difese fondate sull’assenza di clienti in loco, circostanza non decisiva, né quella secondo cui quanto rinvenuto sarebbe riconducibile a un hobby amatoriale svolto in forma associata. La prospettazione non è supportata da elementi oggettivi: non è stata provata ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm. l’esistenza di un’associazione dedita allo studio e alla pratica nel settore, rispetto alla quale l’attività sarebbe strumentale.
Il Collegio richiama il principio dispositivo e la posizione di vicinanza alla prova del ricorrente, cui spettava l’allegazione probatoria puntuale. I provvedimenti impugnati, del resto, si limitano a vietare la prosecuzione dell’attività nei locali, senza incidere sulla mera permanenza o sulla coltivazione di passioni personali a titolo amatoriale, ove non integrino attività soggette a disciplina autorizzatoria.
Poiché il ricorrente stesso nega di esercitare l’attività, la domanda risarcitoria è infondata; dalla sua prospettazione emerge anzi un possibile profilo di carenza di interesse. Manca comunque l’allegazione di pregiudizi gravi, specifici e attuali. Il ricorso è respinto, con revoca del gratuito patrocinio e condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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