Carta docenti e ottemperanza all’obbligo di pagamento del Ministero (TAR Lombardia n. 181 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, unitamente alla mancata esecuzione anche parziale e all’assenza di contestazioni dell’amministrazione sull’an e sul quantum, integra i presupposti per l’accertamento dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme pretese.
Il Fatto
Con sentenza n. 261/2024, pubblicata il 29.02.2024, il Tribunale di Monza – Sezione Lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire al ricorrente il beneficio economico “carta docenti” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna alle spese liquidate in complessivi € 650,00 e distrazione in favore del difensore antistatario.
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza a tale titolo, chiedendo il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sull’esecuzione. La causa è stata discussa in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale, perché rispetto a esse, distratte in favore del difensore, non è stata esperita alcuna azione.
Nel merito, il TAR ha verificato il presupposto temporale dell’esecuzione: rispetto al titolo, passato in giudicato e ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni del ricorrente hanno palesato che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti, neppure parziali.
La resistente non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è risultato contestato nell’an e nel quantum, con conseguente declaratoria di inottemperanza del Ministero.
Il Collegio ha quindi assegnato all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per l’integrale pagamento. Per il caso di inutile decorso, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, inviando poi alla Sezione una relazione sull’assolvimento del mandato.
Quanto alla penalità di mora, pure richiesta dal ricorrente, il TAR l’ha ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato e dell’entità delle somme pretese, escludendola. Il ricorso è stato accolto nei limiti esposti, con condanna alle spese liquidate in dispositivo e distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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