Nozione di vincolo conformativo e diniego di permesso in zona agricola (TAR Marche n. 18 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine previsto dall’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001 per la definizione della domanda di permesso di costruire non è assistito da sanzione di decadenza: il suo superamento integra un mero silenzio-inadempimento, non un diniego implicito, e non priva l’Amministrazione del potere-dovere di provvedere espressamente, né rende per ciò solo illegittimo il diniego tardivamente adottato. Il ritardo rileva eventualmente sul piano risarcitorio, ove ne sussistano i presupposti. In presenza di un provvedimento plurimotivato, sorretto da ragioni autonome, è sufficiente che una sola regga l’atto perché il diniego sia confermato. I vincoli dettati a tutela dei crinali e dei versanti costituiscono vincoli conformativi della proprietà, di natura ambientale e funzionali all’interesse pubblico generale, e, a differenza dei vincoli espropriativi, non sono soggetti a decadenza temporale.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, chiedeva al SUE comunale il permesso di costruire per un fabbricato di civile abitazione sul terreno a servizio dell’impresa. L’Amministrazione assentiva il solo ricovero attrezzi e negava l’abitazione. Il diniego si fondava su un duplice ordine di ragioni: l’insufficienza del collegamento funzionale tra costruzione ed esigenze abitative dell’imprenditore, secondo il parere del Servizio decentrato agricoltura regionale; e il contrasto urbanistico dell’intervento con gli indirizzi del PTC e con i vincoli del PPAR, ricadendo l’area in fascia di tutela dei crinali e in zona ad alta pendenza e impatto visivo.

La ricorrente impugnava il diniego deducendo la tardività del provvedimento rispetto al termine di legge, il difetto di istruttoria, l’illegittimità del parere della Commissione edilizia per difetto di quorum, la sussistenza dei requisiti di funzionalità agricola e la genericità della motivazione, oltre alla decadenza dei vincoli. Domandava altresì il risarcimento del danno da ritardo e da illegittimo diniego.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il TAR richiama la lettura consolidata dell’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001: spirato il termine per la definizione della domanda, l’inerzia dell’Amministrazione non equivale a diniego implicito, ma a silenzio-inadempimento. Lo conferma l’art. 21 del medesimo testo, che contempla l’intervento sostitutivo regionale, e la stessa norma, che mantiene in capo all’Amministrazione l’obbligo di provvedere anche dopo la scadenza, specie se l’istante insiste per un provvedimento espresso.

Ne deriva che il ritardo non inficia di per sé il diniego espressamente adottato. La Corte richiama sul punto T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, n. 518 del 2012, T.A.R. Lazio Latina, sez. I, n. 170 del 2011 e T.A.R. Campania Salerno, sez. II, n. 194 del 2011. Nel caso concreto il ritardo, considerati i tempi di integrazione documentale e di acquisizione del parere regionale, è stato minimo.

Entrando nel merito, il Collegio qualifica il diniego come provvedimento plurimotivato a motivi autonomi: è sufficiente che uno solo regga l’atto. Richiamate Cons. Stato, sez. III, n. 4752 del 2023 e Cons. Stato, sez. VII, n. 2348 del 2023, il TAR ritiene assorbente il motivo urbanistico.

L’art. 27 delle NTA del PRG ammette in zona agricola solo le costruzioni necessarie all’attività agricola e rinvia, quanto a ubicazione e impatto visivo, al punto 4.1.1 del Documento di indirizzi del PTC, che impone di evitare interventi nei crinali tutelati e di scegliere la quota meno visibile. L’area dell’abitazione ricade in fascia di tutela dei crinali, con disciplina vincolistica che ne vieta l’edificazione; anche fuori da essa andava rispettata la prescrizione di ubicare il manufatto alla quota meno visibile e su pendenza inferiore al 30%, criterio rispettato per il solo deposito attrezzi.

Quanto alla dedotta decadenza, il TAR precisa che si tratta di vincoli conformativi di natura ambientale, privi di scadenza temporale. Il ricorso è respinto; la domanda risarcitoria, generica e non provata, segue la stessa sorte. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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