Legittimazione del difensore distrattario all’ottemperanza del giudicato sulle spese (TAR Lombardia n. 180 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Il difensore antistatario è pertanto l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, l’amministrazione che non abbia pagato le spese liquidate è dichiarata inottemperante e condannata al pagamento entro un nuovo termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con sentenza n. 3225/2024, depositata il 24.06.2024, il Tribunale di Milano, sez. lavoro, condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore del difensore, con distrazione a favore del procuratore antistatario. L’importo liquidato è di € 1.029,50, oltre spese generali e accessori.

Il difensore, nella sua qualità di procuratore antistatario, agisce in proprio davanti al TAR per conseguire il pagamento delle spese, lamentando l’inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si costituisce ma non formula deduzioni sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto la questione della legittimazione attiva. Richiamando il costante orientamento, ribadisce che per effetto della distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. si instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo, che si affianca a quello di prestazione d’opera professionale con il cliente vittorioso. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza.

Su questa base il Collegio ritiene il ricorso fondato. Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato ritualmente dal difensore; è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero non ha contestato il credito né nell’an né nel quantum. Il Tribunale dichiara quindi l’inottemperanza e assegna un nuovo termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, stabilendo l’ulteriore termine di sessanta giorni e l’obbligo di relazione finale. Il compenso del commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alla penalità di mora richiesta dal ricorrente, il Tribunale la ritiene manifestamente iniqua in ragione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione dell’oggetto limitato all’esecuzione e della modesta entità del credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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