Divieto prefettizio armi e psicofarmaci legittima inaffidabilità (TAR Lombardia n. 379 del 03.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di armi la regola è il divieto di detenzione, che l’autorizzazione di polizia rimuove in via di eccezione, sicché il giudizio di affidabilità dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità ed è sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il provvedimento prefettizio di divieto è sufficientemente motivato anche per relationem, mediante rinvio alla nota di polizia giudiziaria che riassume i presupposti di fatto. Ai fini del giudizio di inaffidabilità l’Amministrazione può valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato sia vicende e situazioni personali prive di rilevanza penale, essendo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta. L’assunzione, anche occasionale, di psicofarmaci integra causa di non idoneità ai sensi dell’art. 2, n. 5), D.M. 28 aprile 1998, e giustifica il diniego o la revoca della detenzione delle armi.

Il Fatto

Nel corso del mese di agosto 2021 i carabinieri ritiravano in via cautelare, ex art. 39 T.U.L.P.S., le armi legittimamente detenute dal ricorrente: undici fucili e un revolver. All’origine del ritiro una comunicazione di notizia di reato che segnalava una probabile patologia depressiva dell’interessato, confermata dalle sommarie informazioni rese dal medico di famiglia, secondo cui il ricorrente assumeva psicofarmaci ed era stato in cura presso il CPS territoriale.

I militari accertavano inoltre che il ricorrente risultava titolare di altre cinque armi non rinvenute in sede di perquisizione, circostanza che determinava la denuncia per omessa custodia delle armi ex art. 20 L. n. 110/1975. Su queste basi la Prefettura adottava il divieto di detenzione di armi ed esplosivi, motivato dal venir meno dei requisiti psico-fisici e dalla denuncia. Il provvedimento, notificato all’interessato, era impugnato davanti al TAR con un unico motivo di difetto di motivazione e di istruttoria, sostenuto dalle risultanze di una visita specialistica che non aveva ravvisato la carenza dei requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 39 T.U.L.P.S., che consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, ribadisce che la detenzione delle armi non è oggetto di un diritto assoluto, ma costituisce eccezione al normale divieto e può essere riconosciuta solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, sì da scongiurare dubbi, sul piano prognostico, per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza.

Da qui la conseguenza sul piano del sindacato: il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è espressione di discrezionalità amministrativa e il provvedimento negativo è sufficientemente motivato mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità. Rientra nella fisiologia di tale discrezionalità la valutazione di singoli episodi, anche privi di rilevanza penale, essendo sufficienti situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta.

Applicando questi principi, il TAR esclude i vizi dedotti. Il provvedimento contiene una motivazione per relationem, rinviando alla nota dei carabinieri che riassume i presupposti di fatto sui quali la Prefettura ha accertato il venir meno dei requisiti di idoneità psicofisica e fondato il giudizio di pericolosità. La stessa nota dà conto del ritiro cautelare di undici fucili e un revolver e della denuncia per omessa custodia, per non essere state rinvenute le altre cinque armi risultanti dal registro della Questura.

Sul versante dell’idoneità psico-fisica il Collegio ritiene dirimente l’art. 2, n. 5), D.M. 28 aprile 1998, che annovera tra le cause di non idoneità l’assunzione anche occasionale di psicofarmaci: circostanza, questa, che non poteva non determinare l’Amministrazione verso un giudizio di inidoneità. Assume rilievo anche il referto del Dipartimento di salute mentale, che consigliava di proseguire la terapia antidepressiva fino al stabilizzarsi della situazione. Privo di pregio è infine il richiamo del ricorrente al precedente del TAR Lazio, poiché il provvedimento impugnato ha semmai applicato gli stessi principi. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese di lite e ordine di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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