Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5606 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione del giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione e fissa il termine per l’esecuzione. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 legittima l’azione. Ove il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio sia spirato per l’inerzia dell’amministrazione, questa è tenuta alla corresponsione del controvalore pecuniario con gli interessi legali, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. Il commissario ad acta non può invocare l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di cassa come causa di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
La sentenza non era stata impugnata ed era passata in cosa giudicata. L’istante lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il gravame. Richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato, il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali.
Risultano rispettati tanto il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio precisa che, ove sia decorso il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo.
La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento. Il Collegio nomina quindi un commissario ad acta in un dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, nonché alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. È invece respinta la domanda di astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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