Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 5609 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile l’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. proposta per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’amministrazione e la mancanza di prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. L’avvenuta scadenza del termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio non esonera l’amministrazione, che resta tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente agisce in ottemperanza per ottenere l’attuazione della sentenza n. 2079/2025 emessa dal Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro. Con quella pronuncia il giudice ordinario aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la cosiddetta carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.

La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 9.10.2025. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del 10.7.2025 e l’inutile decorso dei 120 giorni previsti per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali. Ritiene rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione in data 10.7.2025.

Quanto al presupposto sostanziale, il giudice rileva che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata alcuna prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ipotesi di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. Il Collegio precisa che, in tal caso, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La ragione è duplice: la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità del ritardo alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.

In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario del proprio ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio esclude espressamente che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa possano costituire legittima causa di impedimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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