PAI prevale sul vincolo di risanamento delle NTA comunali (TAR Sicilia n. 2937 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano di Assetto Idrogeologico spiega efficacia immediata e prevalente sulla disciplina urbanistica comunale, in quanto strumento sovraordinato ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 152/2006. Le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale che istituiscono un vincolo di risanamento idrogeologico fondato su un quadro di pericolosità superato divengono inapplicabili. L’integrazione in senso più restrittivo da parte dei piani comunali subordinati è ammessa solo in presenza di ulteriori situazioni di rischio o dissesto autonomamente accertate. In difetto di tali condizioni, il diniego di permesso di costruire fondato sul vincolo di risanamento è illegittimo. Resta fermo che la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, e non come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, va verificata alla luce del concreto contenuto delle opere.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha qualificato come ristrutturazione edilizia le opere da eseguire su un immobile ricadente in zona B2b*, interna a un’area di risanamento idrogeologico e di riequilibrio ambientale, e ha respinto la domanda di permesso di costruire.

L’interessato aveva invece qualificato gli interventi come manutenzione straordinaria e risanamento conservativo. La vicenda traeva origine da un precedente intervento assentito con segnalazione certificata di inizio attività, dal crollo di una porzione del fabbricato durante i lavori e da un susseguirsi di provvedimenti comunali. Il ricorrente contestava sia il mutamento dei motivi tra preavviso di diniego e provvedimento finale, sia l’invasione delle competenze del Genio Civile sul piano strutturale, sia l’inapplicabilità del vincolo di risanamento a seguito dell’aggiornamento del PAI.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della nota con cui il Comune aveva diffidato dall’esecuzione delle opere. Il diniego impugnato ha ad oggetto una distinta istanza di permesso di costruire e si fonda su motivazioni articolate, che ne consentono l’autonoma impugnazione.

Nel merito, il Tribunale condivide la qualificazione dei lavori come ristrutturazione edilizia. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, rientrano in tale categoria gli interventi che trasformano l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere. La manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo presuppongono invece il rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio. Richiamando Cons. Stato n. 10200 del 2022, Cons. Stato n. 8291 del 2022 e TAR Toscana n. 1183 del 2022, il Collegio evidenzia che la distinzione ha natura funzionale e risiede nella finalità conservativa o trasformativa dell’intervento.

Nel caso concreto, la trasformazione di una porzione del tetto a falde in tetto piano calpestabile altera la sagoma e la fisionomia dell’immobile. Parimenti, il sistema di travi in acciaio con sostituzione della funzione portante dei muri modifica gli elementi strutturali dell’organismo. Anche il garage interrato comporta un organismo in parte diverso dal preesistente. Tali opere eccedono il risanamento conservativo.

Il diniego è tuttavia illegittimo per altra ragione. Il vincolo di risanamento posto dalle Norme Tecniche di Attuazione si fonda su un quadro di pericolosità idrogeologica non più attuale. Le previsioni del PAI prevalgono, in quanto strumento sovraordinato ai sensi dell’art. 65 del d.lgs. n. 152/2006, e possono essere integrate in senso restrittivo dai piani comunali solo in presenza di ulteriori situazioni di rischio autonomamente accertate, non dedotte nel caso di specie.

L’art. 39 delle NTA richiama aree individuate come poco stabili o instabili secondo un parere del Genio Civile del 1994. Tale presupposto risulta superato dalle successive previsioni del PAI, che classificano l’area a livello di pericolosità e rischio basso: circostanza dedotta in ricorso e non contestata dall’Amministrazione. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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