Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri non per merito accertato (Cons. Stato n. 6732 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa a valle di una procedura di riscossione mediante ruolo è impugnabile solo per vizi propri e non per contestare la pretesa sostanziale già affermata dagli atti presupposti. Tale preclusione, espressiva di un principio generale desumibile dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, opera anche davanti al giudice amministrativo. Il contrasto tra provvedimento amministrativo e diritto dell’Unione europea integra un’ipotesi di annullabilità per violazione di legge e non di nullità, non rientrando tra le cause tassative dell’art. 21-septies legge n. 241/1990. Ove la pretesa sia stata confermata da sentenze passate in giudicato, il giudicato nazionale resta intangibile e il diritto UE non impone di superarlo. Ne deriva l’inammissibilità delle censure sul merito avanzate contro l’atto consequenziale.

Il Fatto

Una società agricola ha impugnato una cartella di pagamento avente ad oggetto il prelievo latte sulle consegne per le campagne lattiere comprese tra il 2000/2001 e il 2008/2009. Il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, dopo un’istruttoria sul deposito degli atti interruttivi della prescrizione, ha accolto solo in parte il ricorso: ha annullato la cartella per l’annata 2000/2001 per effetto dell’annullamento del QRI presupposto ad opera di una precedente sentenza del Consiglio di Stato; ha escluso la contestazione per le annate coperte da giudicato; per le annate 2005/2006 e 2007/2008 ha respinto l’eccezione di prescrizione ma ha ritenuto l’atto illegittimo per contrasto con il diritto europeo; per il 2008/2009 ha respinto ogni censura.

Avverso la sentenza hanno proposto appelli autonomi sia AGEA e ADER, sia l’azienda agricola. Le cause, riunite, sono giunte in decisione davanti al Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’appello delle amministrazioni relativo all’annata 2000/2001. L’annullamento del QRI presupposto travolge la cartella a valle; l’appello mirava solo a una declaratoria di improcedibilità del ricorso originario per difetto sopravvenuto di interesse. Il motivo è privo di apprezzabile interesse pratico, perché le amministrazioni ammettono un’efficacia addirittura più incisiva di quella riconosciuta dal primo giudice.

Il nucleo della decisione riguarda le annate 2005/2006 e 2007/2008. Il Consiglio di Stato richiama il principio secondo cui non è ammessa l’impugnazione di un atto di intimazione sollecitatorio, posto a valle della procedura esecutiva, per far valere vizi inerenti ad atti pregressi autonomamente impugnabili e ritualmente notificati. La preclusione discende dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e costituisce principio generale applicabile anche al giudice amministrativo nelle procedure di riscossione mediante ruolo.

La Corte precisa che la conclusione non muta per le violazioni del diritto unionale. Il contrasto con il diritto UE genera annullabilità per violazione di legge, non nullità, poiché l’art. 21-septies legge n. 241/1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità. Nel caso delle quote latte, il contrasto ha riguardato non la norma attributiva del potere ma i criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati o di rimborso delle eccedenze.

Quando gli atti presupposti siano stati impugnati e i ricorsi respinti con sentenze definitive, viene in rilievo l’ulteriore necessità di rispettare il precedente giudicato, che neanche il diritto europeo impone di superare. Il Collegio richiama i principi di autonomia procedurale e di intangibilità della cosa giudicata, rilevando che la questione del ricalcolo delle compensazioni non presenta la gravità delle fattispecie censurate in sede europea.

Poiché per tutte le annate controverse la cartella era preceduta da atti presupposti confermati da pronunce giurisprudenziali, l’azienda non può dedurre censure sulla pretesa sostanziale, comprese quelle sul contrasto con il diritto UE e sul difetto di istruttoria. L’appello dell’azienda è respinto; quello delle amministrazioni è accolto per le annate 2005/2006 e 2007/2008; le spese del doppio grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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