Cartucce non conformi ai requisiti minimi e obbligo di esclusione dalla gara (TAR Lombardia n. 356 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In una gara avente ad oggetto la fornitura di prodotti destinati a svolgere una pluralità di funzioni, ciascun prodotto offerto deve possedere tutti i requisiti minimi previsti dalla lex specialis, non essendo sufficiente che tali requisiti siano soddisfatti solo dal complesso dei beni offerti. La clausola del capitolato che sanziona con l’inammissibilità le offerte prive, anche solo parzialmente, dei requisiti minimi impone l’esclusione del concorrente che proponga prodotti idonei a eseguire soltanto alcune delle funzioni richieste. La diversa interpretazione, oltre a non corrispondere all’interesse della stazione appaltante, renderebbe le offerte non comparabili e consentirebbe l’ammissione di proposte inidonee a soddisfare l’esigenza pubblica.

Il Fatto

Con determinazione del 2 dicembre 2022, una azienda socio sanitaria territoriale ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento quadriennale della fornitura di cartucce per test sul tempo di coagulazione con metodo viscoelastico e del noleggio di tre sistemi per test sul tempo di coagulazione e sull’aggregazione piastrinica. Il criterio prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due concorrenti.

La stazione appaltante ha aggiudicato il contratto a una delle due imprese. L’altra ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa perché solo metà delle cartucce offerte soddisferebbe il requisito relativo alla valutazione della via intrinseca ed estrinseca, con e senza eparinasi. La ricorrente ha chiesto anche l’accertamento del diritto di accesso all’offerta tecnica della controinteressata, la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Il Collegio ha disposto verificazione, dapprima affidata a un istituto universitario e poi, per impossibilità sopravvenuta, all’Istituto Superiore di Sanità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo, ritenuto assorbente. L’art. 3 del Capitolato speciale richiede che i test garantiscano dati utili alla valutazione della formazione del coagulo, all’identificazione di disordini o carenze di fibrinogeno, alla valutazione della via intrinseca ed estrinseca e alla valutazione del processo fibrinolitico. L’art. 20 del medesimo capitolato stabilisce che non sono ammesse offerte prive, anche se parzialmente, dei requisiti minimi di ammissibilità.

Da tali disposizioni il Tribunale ricava che tutte le cartucce offerte devono possedere tutti i requisiti e consentire tutte le valutazioni indicate. Non è condivisibile la tesi delle resistenti, secondo cui i prodotti avrebbero potuto essere eterogenei e garantire solo complessivamente i risultati richiesti. Se la stazione appaltante richiede una pluralità di funzioni senza specificazioni, deve ritenersi che sia suo interesse che ciascun prodotto svolga ognuna di esse.

Il Collegio aggiunge che, ammettendo una diversa lettura, le offerte non sarebbero comparabili e si correrebbe il rischio di ammettere proposte inidonee, come quella in cui solo pochissime cartucce svolgano una delle funzioni richieste. L’art. 20 conferma l’esito, sanzionando con l’inammissibilità anche le carenze parziali.

La verificazione ha confermato la censura: solo metà delle cartucce offerte è in grado di svolgere tutte le funzioni dell’art. 3, poiché il modello indicato dalla controinteressata non consente i test per la valutazione della via intrinseca ed estrinseca. La controinteressata, dunque, avrebbe dovuto essere esclusa.

Ne consegue l’annullamento dell’aggiudicazione e l’accoglimento della domanda di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, con diritto della ricorrente al subentro. L’accoglimento soddisfa appieno l’interesse della ricorrente, rendendo superflua la pronuncia sul risarcimento per equivalente, formulato in modo generico, e sull’accesso agli atti. Le spese, compreso il compenso del verificatore, sono poste a carico delle parti soccombenti in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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